Il 23 settembre 2022 la Banca d’Italia ha pubblicato la versione aggiornata della Nota del 14 agosto 2020 in tema di “Applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate” (di seguito, anche la “Nota”, già in precedenza oggetto di integrazioni, il 15 ottobre 2020 e il 15 febbraio 2021).
La Nota fornisce orientamenti sull’applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell’art. 178, par. 2, lettera d) CRR (di seguito il “RD”), che rappresentano la posizione della Banca d’Italia in materia. Inoltre, fornisce chiarimenti sulle disposizioni attuative degli Orientamenti dell’EBA sull’applicazione della definizione di default (di seguito le “LG EBA”). Gli orientamenti e i chiarimenti sono periodicamente rivisti anche in relazione alle indicazioni emanate tempo per tempo dalle Autorità Europee.
L’ultimo aggiornamento della Nota ha fornito ulteriori chiarimenti e integrazioni in merito all’“Ambito di applicazione” della definizione di Default, come dettagliato nel seguito.
In ordine alla possibilità che, ai fini dell’applicazione della definizione di default, i Ministeri possano essere trattati come un unico debitore amministrazione centrale, la Banca d’Italia ha chiarito che ai predetti fini “i Ministeri devono essere considerati come un unico debitore amministrazione centrale in considerazione delle norme di contabilità pubblica da cui deriva l’unitarietà del bilancio e del patrimonio dello Stato e, dunque, l’unitarietà della posizione debitoria di questi enti” (cfr. punto n. 6 della sezione “Ambito di applicazione”). Sul se sia necessario includere i titoli di debito pubblico nell’“importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore” ai fini del calcolo della componente relativa della soglia di rilevanza di loro eventuali obbligazioni creditizie in arretrato, l’orientamento dell’Autorità di Vigilanza è nel senso che i “titoli di debito pubblico detenuti dalla banca (o dal gruppo bancario) nel portafoglio bancario devono essere inclusi nell’importo complessivo delle loro esposizioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza” (cfr. punto n. 4 della Nota).
In merito alla possibilità che la formulazione di un ricorso per ingiunzione da parte della banca creditrice possa essere sufficiente a sospendere il decorso dei termini di arretrato, la Banca d’Italia ha chiarito che in applicazione del par. 19 delle LG EBA, nel caso in cui l’adempimento dell’obbligazione sia oggetto di una controversia tra debitore e banca creditrice che verte sull’esistenza o sull’ammontare dell’obbligazione creditizia, la sospensione prevista dal citato par. 19 opera quando ricorrano due presupposti: i) “la formulazione di una contestazione, da parte del debitore, sull’an o sul quantum della prestazione dovuta”; e ii) “la circostanza che la contestazione comporti e/o si traduca nell’avvio di un’azione in una sede giudiziaria o extragiudiziaria, purché idonea a concludersi con una decisione vincolante tra le parti, indipendentemente dal tipo di azione”. Ne consegue, secondo la Banca d’Italia, che “è possibile sospendere il conteggio dei giorni di arretrato soltanto quando vi sia una contestazione specifica sull’an o sul quantum della prestazione pecuniaria dovuta, formulata in sede giudiziale o stragiudiziale”. Viene quindi esclusa l’applicabilità del predetto par. 19 delle LG EBA “esclusivamente in ragione di un atto – giudiziale o stragiudiziale – predisposto dalla parte creditrice, senza che il debitore abbia formulato un atto di contestazione” e, in particolare, non vi rientrano tutte le azioni, anche giudiziali, finalizzate al recupero del credito, e non alla risoluzione di una controversia sull’an e/o sul quantum della prestazione dovuta. Nel caso in cui l’intermediario si avvalga, ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. del rito monitorio, “la sospensione del computo dei giorni di past due può quindi avvenire: (i) già dal deposito del ricorso per ingiunzione, qualora quest’ultimo costituisca reazione a un atto di contestazione formulato anteriormente dal debitore; (ii) dal momento in cui il debitore ingiunto abbia formulato opposizione, contestando l’an o il quantum debeatur” (cfr. punto n. 6 della Nota).
La Banca d’Italia ha preso in esame anche il caso dell’insorgere, successivamente alla classificazione in default di una singola esposizione o di un debitore, di una controversia tra il debitore e la banca creditrice sull’an o sul quantum debeatur per chiarire che la stessa non può fare venire meno lo stato di default e, quindi, consentire l’applicazione del par. 19 delle LG EBA per la sospensione dei termini di past due, che “può operare solo nel caso in cui un’esposizione o un debitore siano in stato di non default” (cfr. punto n. 7 della Nota).
L’Autorità di Vigilanza è intervenuta a chiarire che nel caso di una contestazione solo parziale sul quantum debeatur, la sospensione del conteggio dei giorni di arretrato ai sensi del par. 19 delle LG EBA non può riguardare l’intero credito, in quanto la disposizione si applica esclusivamente alla quota del credito effettivamente contestata “che non dovrà essere considerata ai fini dell’applicazione del criterio del past due (per il decorso del termine e il superamento della soglia di rilevanza) fino alla risoluzione della controversia”. Al contrario, sottolinea la Vigilanza, “la parte del credito non oggetto di contestazione deve essere considerata per il calcolo della soglia di rilevanza e per il decorso del termine di past due. In particolare, le controversie aventi ad oggetto l’an o il quantum degli interessi non influiscono di per sé sul calcolo dei giorni di arretrato della sorte capitale” (cfr. punto n. 8 della Nota).
Infine, la Banca d’Italia ha preso in esame anche alla presenza di i) clausole negoziali con cui il creditore rinuncia per un determinato periodo di tempo alla facoltà di avviare forme di recupero giudiziale, ii) altre iniziative legali, ovvero iii) comunicazioni rivolte al debitore con cui il creditore consente al primo di differire il pagamento sino a una data espressamente indicata. La presenza di simili fattispecie, ha chiarito l’Autorità di Vigilanza, non incide sul computo dei termini di past due ai sensi dei parr. 16 e 17 delle LG EBA. Infatti, sottolinea la Banca d’Italia “Ai fini del conteggio dei giorni di arretrato, il par. 16 delle LG EBA chiarisce che nel caso in cui ci siano modifiche al programma dei pagamenti, il conteggio è basato sul programma di pagamento modificato. Il conteggio è effettuato sulla base del programma modificato anche nel caso in cui, ai sensi del par. 17 delle LG EBA, il contratto di credito consente esplicitamente al debitore di modificare il programma, di sospendere o di differire i pagamenti a determinate condizioni e il debitore agisca ai sensi dei diritti riconosciuti dal contratto. Di conseguenza, il calcolo dei giorni di arretrato delle rate che sono state oggetto di modifica, di sospensione o di dilazione deve essere effettuato sulla base delle nuove scadenze”. La Nota specifica, poi, la necessità di svolgere caso per caso la valutazione della idoneità di determinati atti negoziali a incidere sul predetto computo dei termini di past due, avuto riguardo alla tipologia di atto concretamente adottata e alle sue specifiche caratteristiche. Ciò premesso, la presenza di clausole negoziali che prevedano il c.d. “periodo di grazia” e, quindi, la rinuncia da parte del creditore, per un determinato periodo di tempo, all’esercizio della facoltà di avviare forme di recupero giudiziale o di intraprendere altre iniziative legali, non è di per sé idonea ad incidere sul conteggio dei giorni di past due, in quanto non comportanti una modifica al programma dei pagamenti ai sensi dei richiamati parr. 16 e 17 delle LG EBA. Al riguardo, la nota fornisce un elenco meramente esemplificativo delle clausole che rientrano in tale tipologia, richiamando le clausole negoziali che: “i) non modificano né costituiscono novazione dei termini di pagamento stabiliti nel contratto, ii) non costituiscono dilazione di pagamento, iii) non escludono la maturazione degli interessi di mora durante il periodo di grazia, iv) non impediscono né limitano la facoltà della banca di avanzare richieste interruttive della prescrizione nei confronti del debitore”. Parimenti, “non sono idonee a modificare il termine originario di adempimento le comunicazioni rivolte al debitore con cui il creditore consente il differimento del pagamento sino a una nuova data espressamente indicata, quando: i) non escludono la maturazione degli interessi moratori; oppure ii) quando escludono la maturazione degli interessi di mora, ma questa sia risolutivamente condizionata, con effetto retroattivo, al verificarsi, ad esempio, del mancato pagamento alla nuova data indicata”. La Nota chiarisce, infine, che “Resta fermo in ogni caso per gli intermediari l’obbligo di valutare se gli atti posti in essere si qualifichino come una “misura di concessione” in base a quanto previsto all’art. 47-ter CRR” (cfr. punto n. 9 della Nota).
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