Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 25 agosto 2022, n. 25354.
Massima redazionale
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile intende dare continuità all’orientamento per cui la CTU non sia un mezzo di prova in senso proprio, poiché finalizzata ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti e, quindi, sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l’ammissione, o la mancata ammissione, al prudente apprezzamento del giudice di merito, che nel caso di specie ha adeguatamente motivato le ragioni del proprio convincimento.