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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 29 aprile 2022, n. 13545.

Massima redazionale

 

Nella specie, la Corte d’appello di Roma, nel pronunciamento gravato, aveva ritenuto:

  1. che le clausole antistallo contenute nel patto parasociale non fossero affatto unilaterali, giacché facoltizzavano entrambe le parti a farne uso;
  2. che sfornita di alcuna verosimiglianza fosse la tesi per cui solo il socio asseritamente “forte” sarebbe stato l’unico a poter fare uso delle clausole;
  3. che la previsione oggetto delle clausole fosse valida, siccome puntualmente circostanziata rispetto a precise condizioni, sicché dovesse ritenersi meritevole di tutela;
  4. che andasse esclusa la nullità della clausola per vizio dell’oggetto, atteso che il prezzo di rivendita risultava identificato in base a condizioni oggettive e non già rimesso all’arbitrio di una delle parti;
  5. di escludere che la clausola fosse nulla per assenza di un meccanismo di equa valorizzazione delle partecipazioni, perché la clausola antistallo non si prestava a tale tipo di rischio, essendo espressione della libertà negoziale dei soci aderenti;
  6. di escludere che la clausola in questione ricadesse nel divieto del patto leonino;
  7. di escludere che la clausola integrasse la violazione dell’art. 2341bis c.;
  8. di escludere che il socio “forte”, nell’azionare la clausola de qua, avesse abusato del proprio diritto, circostanza valutata come non provata;

La Prima Sezione Civile, alla luce dell’esame dei motivi del ricorso e dell’illustrazione dei temi d’indagine approfonditi negli scritti difensivi delle parti, in precipua considerazione dell’assoluta novità e complessità delle questioni sollevate, ha ritenuto necessario disporre un approfondimento, da affidare all’ufficio del Massimario e del Ruolo, del quadro normativo, giurisprudenziale e dottrinale, anche statunitense e canadese per quanto possibile, relativo alla disciplina della particolare clausola antistallo denominata “russian roulette clause“, con particolare riguardo alla sua validità ed efficacia tra le parti stipulanti.

 

Qui l’ordinanza.

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