Nota a Cass. Civ., Sez. II, 13 aprile 2022, n. 12054.
di Donato Giovenzana
Osserva il Collegio che, ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993 nel testo originario applicabile “ratione temporis“, tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori.
Pertanto, il giudice del merito in sede di accertamento non deve riscontrare la volontà dei contraenti, ma ha solo il compito di verificare le clausole del contratto di finanziamento e trarre le conseguenze, in concreto, dell’incidenza su di esso della dedotta assenza di un collegato contratto di compravendita, ovvero dell’impiego della somma mutuata per una finalità diversa da quella indicata in contratto e corrispondente a una della tipologie di impiego tassativamente previste dal legislatore (Cass. n. 29434 del 2021).
Orbene, il collegamento di fonte legale tra i due rapporti contrattuali ricorre in presenza di almeno una delle due condizioni previste dall’art. 121 TUB, lett. d), sicchè può parlarsi di contratto di credito collegato ove il finanziatore si avvalga del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito – come nel caso di specie – oppure quando il bene o il servizio da acquisire siano esplicitamente individuati nel contratto di credito.
Nella specie, il Tribunale, in considerazione dell’istruttoria espletata nel corso del giudizio, ha accertato che il finanziatore non era stato scelto liberamente dal ricorrente, ma al contrario era stato indicato dallo stesso fornitore del bene, il quale era anche in possesso della documentazione preliminare alla stipulazione del finanziamento, con conseguente ricorrenza della condizione di cui al n. 1 della lett. d) dell’art. 121 TUB.
In relazione alla disponibilità dei moduli per la richiesta di finanziamento presso il locale commerciale del concessionario, il Tribunale ha affermato che la stessa consentiva di escludere la circostanza della mera promozione effettuata dal fornitore senza alcun accordo con il finanziatore. Le doglianze di parte ricorrente si traducono, quindi, in una mera critica agli apprezzamenti di merito effettuati dal giudice del gravame, intesa a far valere una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze probatorie, come tale inammissibile in sede di legittimità.
Conclusivamente, secondo la Cassazione, il ricorso va respinto.
Qui l’ordinanza.