Nota a Cass. Civ., Sez. I, 5 aprile 2022, n. 10987.
di Donato Giovenzana
La decisione in commento, in relazione al caso in cui il magistrato abbia un rapporto obbligatorio “con un istituto di credito di rilevantissime dimensioni, che adotta condizioni standardizzate o di massa con una indeterminata clientela e che svolge un ‘servizio’ per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, di vigilanza e di trasparenza”- richiamata la sentenza a Sezioni Unite n. 5701/2012 – ha precisato il seguente principio di diritto:
“nel caso di controversie aventi ad oggetto rapporti bancari conclusi secondo modelli contrattuali standardizzati con Istituti di rilevanti dimensioni e patrimonializzazione, non sussiste l’obbligo di astensione di cui all’art. 51, co. 1 lett. C., c.p.c., salvo che siano state pattuite clausole inequivocabilmente più favorevoli per il magistrato stipulatario”.
Qui l’ordinanza.