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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 10 febbraio 2022, n. 4395.

di Donato Giovenzana

 

Secondo quanto emerso nei giudizi di merito, “in base al “contratto di gestione portafogli di investimento”, … “tra le parti non sono consentite comunicazioni, autorizzazioni ed istruzioni telefoniche. Al riguardo, unico mezzo ritenuto valido ed efficace è la forma scritta”. Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 11 del contratto di gestione portafoglio, … il recesso dal contratto andava comunicato “mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”».

Quindi,  “in assenza di una formale procura conferita da parte attrice al marito, … l’ordine di disinvestimento da quest’ultimo inviato via fax alla banca era da considerare inefficace, in quanto proveniente da soggetto non legittimato, né avrebbe potuto, al riguardo, avere un’efficacia sanante la successiva conferma telefonica della moglie, in quanto priva della forma necessaria. … Allo stesso modo, anche i precedenti colloqui orali svoltisi tra i coniugi e il funzionario di banca presso la filiale della Banca, confermati tra l’altro da quest’ultimo in sede testimoniale, appaiono irrilevanti ai fini della valutazione della legittimità dell’ordine di disinvestimento, proveniente dal solo marito non titolare del contratto”.

Viene richiamato che secondo il Tribunale, “ai sensi della lett. C) del predetto contratto di pegno, era consentito alla banca, a garanzia del suo diritto di credito, di recedere dal contratto di gestione patrimoniale con gli effetti di cui al successivo art. 7. […]” e, “in virtù di tale clausola, era riconosciuta contrattualmente alla convenuta [la banca. Ndr] la facoltà di disinvestire i titoli della parte attrice prescindendo dal relativo consenso della titolare del contratto di investimento finanziario, con conseguente “legittimità del comportamento tenuto dalla Banca.”.

La corte territoriale, invece, ha opinato che “Dall’art. 5 del contratto di apertura di credito garantito da pegno in atti, risulta che la possibilità, per la banca di vendere i titoli costituiti in pegno, era consentita solo in ipotesi specificatamente previste, ovvero in caso di mancato pagamento del dovuto da parte della correntista alla scadenza del fido, o in caso di revoca o riduzione di esso (“Qualora alla eventuale scadenza del fido garantito o, in caso di sua revoca o riduzione, alla scadenza del termine che .. .sarà … assegnato mediante lettera raccomandata l’affidato non provvedesse al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi ed ogni altro accessorio, siete autorizzati a soddisfarvi del vostro credito … procedendo al realizzo in tutto o in parte, dei diritti costituiti in pegno…”). Solo negli indicati casi, dunque, la banca avrebbe potuto soddisfare il proprio credito mediante la vendita dei titoli costituiti in garanzia. Pertanto, non essendosi verificate le specifiche condizioni previste dall’art. 5 del contratto, la banca non poteva procedere alla contestata vendita…”.

Per il che la Corte distrettuale ha escluso, nella specie, l’esistenza di un affidamento incolpevole del terzo, appunto la Banca, perché:

i) quest’ultima “non poteva confidare senza colpa sull’esistenza dei poteri rappresentativi in capo al marito, dal momento che il contratto di conto corrente garantito da pegno era intestato esclusivamente alla moglie di costui, …”. Affermazione, questa, che è rimasta priva di qualsivoglia adeguata censura ….;

ii) “non vi sono elementi dai quali desumere che vi sia stato un comportamento colposo da parte di colui che ha dato causa alla situazione di apparenza…”, essendosi negata, in tal modo, con accertamento fattuale sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale e nei ristretti limiti in cui il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., lo consente, la configurabilità di un comportamento colposo della rappresentata, tale da ingenerare nella banca la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso della banca, evidenzia e richiama i consolidati principi di legittimità in subjecta materia, secondo cui:

i) “in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (cfr. Cass. n. 18519 del 2018; Cass. n. 3787 del 2012. In senso sostanzialmente conforme, si vedano pure Cass. n. 15645 del 2017 e Cass. n. 23448 del 2014);

ii) ove sorga contestazione sull’esistenza del potere di rappresentanza del soggetto che abbia speso il nome altrui, l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza di tale potere compete al terzo contraente che pretenda di addossare al rappresentato gli effetti del contratto concluso a suo nome (cfr. Cass. n. 15454 del 2020; Cass. n. 20549 del 2018; Cass. n. 1660 del 1980; Cass. n. 3788 del 1978; Cass. n. 3961 del 1978);

iii) nei contratti formali, per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam (tale dovendosi indubbiamente considerare il contratto di gestione titoli intercorso tra la moglie unica intestataria e la banca) il principio dell’apparenza del diritto non può trovare applicazione rispetto alla rappresentanza, atteso che per i suddetti contratti sussiste un onere legale di documentazione della procura, dalla cui mancanza si deve dedurre l’esistenza di una colpa inescusabile dell’altro contraente (cfr. Cass. n. 3364 del 2010).

Viene altresì ricordato che quello di gestione titoli intercorso tra la moglie unica intestataria e la banca è indubbiamente un contratto formale, sicché pure volendosi convenire con quest’ultima sul fatto che la prima avesse certamente la facoltà di avvalersi di un rappresentante per l’esercizio dei diritti da esso derivatile, ciò avrebbe comunque imposto la forma scritta nel conferimento del corrispondente incarico, la mancanza della quale, pertanto, unitamente all’inapplicabilità del principio dell’apparenza del diritto rispetto alla rappresentanza stessa, giustifica l’affermazione della colpa inescusabile della banca (cfr. la già citata Cass. n. 3364 del 2010).

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