Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 10 febbraio 2022, n. 4280.
Massima redazionale
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha (ri)affermato il seguente principio di diritto:
«In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento.».
Qui l’ordinanza.