Nota a Trib. Prato, 6 maggio 2021.
di Antonio Zurlo
Con la recentissima ordinanza, il Tribunale di Prato ha sospeso il decreto ingiuntivo opposto, poiché ha ritenuto sussistenti i gravi motivi, ex art. 649 c.p.c., in considerazione dell’entità del debito e della validità dei titoli costitutivi nei confronti dei soggetti garanti. Nello specifico, ha ritenuto necessario definire le questioni afferenti alla legittimazione e titolarità delle pretesa creditoria, nonché alla nullità delle garanzie.
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Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it