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Nota a Cass. Civ., Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 4171.
di Antonio Zurlo
L’errore direttamente rettificabile dal notaio è esclusivamente quello riguardante le indicazioni catastali[1], ovverosia il mero errore materiale che, in quanto tale, non incide sul contenuto sostanziale dell’atto.
L’ipotesi della materialità dell’errore è quella che si sostanzia nel fatto che l’errore riguardi la sola espressione della volontà delle parti e non già la formazione della medesima[2]. Di tal guisa, l’errore materiale è, quindi, quello che attiene a elementi di minor importanza, che non concretano incertezza sul reale contenuto e sull’oggetto dell’atto.
[1] Cfr. Cass. 21 gennaio 2015, n. 1063.
[2] Cfr. Cass. n. 5196/2002 e Cass. n. 8242/2003.