Nota a Cass. Civ., Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 4171.
di Antonio Zurlo 
L’errore direttamente rettificabile dal notaio è esclusivamente quello riguardante le indicazioni catastali[1], ovverosia il mero errore materiale che, in quanto tale, non incide sul contenuto sostanziale dell’atto.
L’ipotesi della materialità dell’errore è quella che si sostanzia nel fatto che l’errore riguardi la sola espressione della volontà delle parti e non già la formazione della medesima[2]. Di tal guisa, l’errore materiale è, quindi, quello che attiene a elementi di minor importanza, che non concretano incertezza sul reale contenuto e sull’oggetto dell’atto.
[1] Cfr. Cass. 21 gennaio 2015, n. 1063.
[2] Cfr. Cass. n. 5196/2002 e Cass. n. 8242/2003.
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Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it