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Nota a ABF, Collegio di Milano, 3 marzo 2020, n. 3572.

di Antonio Zurlo 

 

 

 

 

Parte ricorrente contestava la debenza di: a) commissione trimestrale per la gestione del servizio; b) spese per distinta di presentazione; c) commissione per proroga e altre disposizioni; d) commissioni per lavorazione documenti; e) commissione per radiazione; f) commissione invio comunicazioni periodiche.

In via preliminare, il Collegio evidenzia come gli Orientamenti di Vigilanza, in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti (adottati con delibera n. 286/2018), abbiano ammesso la possibilità di applicare oneri ulteriori rispetto alla commissione c.d. omnicomprensiva, esclusivamente nei limiti in cui questi ultimi sia finalizzati a remunerare attività che non siano a esclusivo servizio dell’apertura di credito concessa.

Più nel dettaglio, gli Orientamenti de quibus specificano che devono considerarsi non in linea con la regola della omnicomprensività le strutture commissionali che prevedano l’applicazione di oneri:

  • correlati alla mera presentazione di documenti, di cui si richiede l’anticipazione (la presentazione, in tal caso, rappresenta l’unica modalità mediante la quale il cliente può fruire della specifica forma di fido);
  • per la tenuta, movimentazione e liquidazione di eventuali conti tecnici, strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo (in quanto il conto tecnico è uno strumento operativo del tutto servente all’affidamento concesso al cliente).

Al di fuori della commissione per l’invio comunicazioni periodiche, tutte le altre voci addebitate si rivelano in contrasto con la regola della omnicomprensività, dal momento che: remunerano  attività a esclusivo servizio dell’apertura di credito concessa (come la commissione trimestrale per la gestione del servizio, le spese per distinta di presentazione, le commissioni per lavorazione documenti); presentano delle opacità nella ragione giustificativa (vedasi la commissione per proroga e quella di radiazione).

A giudizio dell’ABF, è meritevole di una considerazione riservata la commissione di invio comunicazioni periodiche, in quanto (come risultante dagli atti) il suo addebito è stato necessitato dalla mancata adozione da parte del cliente della modalità di consegna elettronica.

In ossequio ai rassegnati principi, con precipuo riferimento alla controversia oggetto del ricorso, il Collegio conclude riconoscendo il diritto del ricorrente al rimborso degli importi addebitati a titolo di commissione trimestrale per la gestione del servizio, spese per distinta di presentazione, commissioni per lavorazione documenti, commissione per proroga e altre disposizioni, nonché commissione di radiazione.

 

 

 

Qui la decisione.