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Nota a ABF, Collegio di Milano, 31 ottobre 2019, n. 23966.

di Donato Giovenzana

 

Il Collegio milanese, dopo aver premesso che è esclusa dalla competenza dell’Arbitro la possibilità di ordinare la cancellazione del protesto, osserva che la condotta dell’intermediario appare coerente con il dettato della Circolare n. 3512/c del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 30.4.2001, in tema di “registro informatico dei protesti ed elenco causali rifiuto pagamento assegni bancari ecc.”: la quale, nell’individuare i soggetti da protestare in funzione delle diverse causali del protesto, annovera il correntista in caso di assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen. Correntista che, nella vicenda in esame, è, appunto, il ricorrente.   Al riguardo, va ricordato che secondo un orientamento giurisprudenziale condivisibile e del tutto maggioritario (che trae origine da Cass. 2936/1974, e poi Cass. civ., Sez. II, 23 luglio 2018, n. 19487, nonchè da ultimo Corte Appello Bari, n. 71/2020), viene fatta una distinzione fra l’ipotesi in cui il titolo rechi la sottoscrizione contraffatta del correntista, o anche un fregio illeggibile e quella in cui, invece, sussista una firma riconducibile ad un nominativo diverso. Solo nel primo caso, secondo detto consolidato orientamento, il protesto andrebbe elevato a nome del cliente della banca, dovendosi invece, nella seconda ipotesi, procedere nei confronti del soggetto cui la firma è riferibile. E’ del tutto evidente la ratio di evitare all’incolpevole correntista il discredito derivante dalla pubblicazione del suo nominativo in ragione di una sottoscrizione di traenza riferibile a terzi. Tale elaborazione giurisprudenziale ha peraltro trovato “consacrazione” nella Circolare Min. 30 aprile 2001, n. 3512/c, che ha precisato le causali di rifiuto del pagamento degli assegni bancari.  

Nulla quaestio secondo Cass. civ., Sez. II, 23 luglio 2018, n. 19487  in caso di una firma illeggibile (o parzialmente non leggibile), diversa dallo specimen, “perché in questa ipotesi, non potendosi ritenere con probabile certezza che il soggetto che abbia firmato l’assegno sia diverso dal titolare del conto, in forza di altri elementi emergenti dallo stesso assegno, e in ragione dell’obbligo di custodia degli assegni gravante sul titolare del conto, il protesto può essere elevato a nome dell’intestatario del conto. E, ciò, soprattutto, se in questa ipotesi non è stato denunziato né lo smarrimento né il furto del titolo”. Peraltro, la Suprema Corte aggiunge che tanto è stato chiarito anche dalla circolare del Ministero dell’Industria n. 3512/C, in forza della quale gli Uffici periferici della CCIAA sono tenuti alla pubblicazione del protesto con il codice 32 e con la dizione “assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen depositato in banca“. In relazione, poi, al motivo di doglianza, avanzato dal ricorrente, secondo cui  l’intermediario non lo ha contattato prima della levata del protesto, al fine di verificare la genuinità della firma di traenza, Il Collegio ritiene di dover confermare il proprio orientamento per cui deve negarsi che la buona fede imponga alla trattaria di contattare il traente ogniqualvolta si riscontri una firma di traenza non corrispondente allo specimen: un simile obbligo, semmai, potrebbe sussistere quando l’assegno sia d’importo particolarmente rilevante, anche tenuto conto delle condizioni patrimoniali del ricorrente. Ma di importo notevole non si può certo parlare con riguardo all’assegno per cui è causa: il quale è di soli 3.000,00 euro. Ammettere, del resto, un obbligo di contattare il correntista in ogni ipotesi di assegno tratto con firma difforme dallo specimen, significherebbe, infatti, privare di efficacia la clausola che impone al cliente di utilizzare, nei rapporti con la banca, solo firme conformi allo specimen. Né la clausola, in quanto tale, persegue interessi non meritevoli di tutela: essa, anzi, consente all’intermediario di poter in modo agevole controllare l’autenticità della sottoscrizione di traenza. Correlativamente, detta clausola riduce per il traente il rischio di addebiti per assegni non emessi: per il traente non costituisce certo uno sforzo eccessivo emettere gli assegni con sottoscrizione conforme allo specimen.   L’Abf milanese evidenzia che l’intermediario, nel riscontro al reclamo, rilevava che, al momento della presentazione del titolo in stanza di compensazione, il conto del traente non presentava la necessaria capienza per poter effettuare l’addebito del titolo: prospettava, pertanto, la circostanza per cui il titolo, essendo stato presentato nei termini utili per il pagamento, sarebbe comunque stato protestato, sebbene con una diversa causale, ossia mancanza totale o parziale dei fondi ex art. 2. l. 386/1990. Da quanto innanzi, discende che il contegno dell’intermediario, nella levata del protesto oggetto di odierna controversia, non sia da reputarsi illegittimo, con conseguente impossibilità di accogliere la domanda risarcitoria, domanda che, comunque, sarebbe stata priva di riscontro probatorio.

 

 

Qui il testo della decisione.