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Commento Sent. Cass. Civ. Sez. I, n. 16820/2016,

di Pierpaolo Verri

 


 

Con la sentenza n. 16820 del 9 Agosto 2016, la Sez. I della Cassazione civile affronta la questione relativa alla violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario finanziario, distinguendo fra gli effetti che possono derivare sul piano della responsabilità a seconda che l’inosservanza avvenga nella iniziale fase di stipulazione del contratto quadro o nel momento successivo di attuazione dello stesso, ovverosia rispetto alle singole operazioni di investimento.

La violazione degli obblighi informativi afferenti, nella fattispecie esaminata dalla suprema Corte,  agli artt. 1 e 17, comma primo, lett. b) del d.lgs. 415 del 1996 e all’art. 5, comma primo, lett. a) e b), e comma secondo, della delibera Consob n. 10943 del 1997, è da riferirsi in egual modo sia alle singole operazioni di investimento, sia al contratto quadro stipulato ab origine del rapporto con il cliente. Il contratto quadro, precisa puntualmente la Cassazione, è da considerarsi come “contratto normativo” avente la funzione “di determinare il contenuto delle future operazioni d’acquisto e di vendita”. Da qui la necessità di considerare il contratto quadro e i singoli ordini di investimento o disinvestimento impartiti di volta in volta come legati da una imprescindibile soluzione di continuità e non come due momenti separati caratterizzati da reciproca incomunicabilità. Consequenzialmente, appare opportuno non ritenere adempiuto il generale obbligo di informazione a carico dell’intermediario laddove esso si limiti alla sola fase precontrattuale riferita alla stipulazione del contratto quadro, in quanto all’osservanza del medesimo obbligo deve essere informato “l’intero svolgimento del rapporto, dalla fase anteriore alla stipulazione del contratto quadro a quella successiva del compimento delle singole operazioni d’investimento ed a quella ancora ulteriore dell’esecuzione di tali operazioni”. E’ pertanto pienamente condivisibile, secondo il parere di chi scrive, la posizione adottata dalla suprema Corte, in virtù della quale non può considerarsi adempiuto l’obbligo informativo laddove esso si limiti a far riferimento alla stipulazione del contratto quadro senza avere poi continuità anche nel successivo svolgimento del rapporto intermediario-cliente.

In conclusione, riprendendo il concetto esposto in principio nell’argomentazione, appare evidente la diversa valenza che può assumere la violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario finanziario a seconda del momento del rapporto nel quale quest’ultima venga a prodursi. Qualora questa, difatti, si vada a verificare nella fase iniziale attinente alla stipulazione del contratto quadro, la conseguenza dell’inosservanza dovrà essere la risoluzione dell’intero rapporto fra le parti. Diversamente, qualora essa faccia riferimento ad un momento successivo, nello svolgimento del rapporto contrattuale istituito con il contratto quadro, si avrà la risoluzione del singolo ordine d’investimento o disinvestimento, riguardo al quale si è verificata la violazione degli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico della società di intermediazione.