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Nota a Trib. Cagliari, Sez. I, 16 ottobre 2026.

Segnalazione a cura dell’Avv. Federico Meloni e del Dott. Stefano Chia.

di Veronica Valeria Loi

Avvocato

Il dissenso dell’Erario non è un veto. Con la sentenza del 16 ottobre 2026, infatti, il Tribunale di Cagliari ha omologato un concordato preventivo liquidatorio nonostante il voto contrario — e decisivo ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta — dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.

Rigettando l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, il Collegio ha applicato l’art. 88, comma 3, CCII e individuato nella convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale il parametro decisivo del cram down fiscale e previdenziale.

La pronuncia offre una lettura operativa dei confini del controllo giudiziale e affronta quattro snodi centrali: finanza esterna, azioni di responsabilità, recupero dell’IVA e compensazione dei crediti fiscali.

 

1. La vicenda e il nodo dell’omologazione forzosa.

La pronuncia trae origine dalla domanda di omologazione di un concordato preventivo con liquidazione del patrimonio. Il piano prevedeva la dismissione del compendio aziendale, l’incasso dei crediti, l’impiego delle disponibilità liquide e dei crediti fiscali, oltre a un rilevante apporto di finanza esterna del liquidatore della società.

La proposta prevedeva, inoltre, il pagamento parziale dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 88 CCII. Sia il professionista indipendente sia il commissario giudiziale attestavano la maggiore convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale.

Cinque classi su sette votavano a favore. Il dissenso dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS impediva tuttavia il raggiungimento della maggioranza complessiva. Secondo il calcolo controfattuale del commissario, il voto favorevole dei due enti avrebbe portato la proposta al 99,94% della base votante e all’approvazione in tutte le classi.

L’adesione dei creditori pubblici risultava, dunque, determinante per le maggioranze previste dall’art. 109, comma 1, CCII.

La società chiedeva, di conseguenza, l’omologazione ai sensi degli artt. 88, comma 3, e 112 CCII.

 

2. L’opposizione al cram down dell’Agenzia delle Entrate.

2.1. I limiti del sindacato giudiziale nel cram down fiscale.

Il Tribunale respinge, in via preliminare, l’eccezione di nullità sollevata dall’Agenzia delle Entrate per omessa notificazione della domanda di omologazione. L’art. 48, comma 1, CCII prescrive, infatti, la notificazione del solo decreto di fissazione dell’udienza; in ogni caso, la piena partecipazione dell’Amministrazione al giudizio aveva determinato il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.

Il Collegio procede, quindi, all’esame delle condizioni per l’omologazione.

Il giudicante muove dalla ricostruzione del controllo previsto dall’art. 112, comma 1, CCII, che “impone al tribunale di verificare la regolarità della procedura, l’esito della votazione, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento all’interno di ciascuna classe e, nel concordato liquidatorio, la fattibilità del piano intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Ricordo, poi, come ai sensi dell’art. 88, comma 3, CCII, “il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale”.

In sintesi, la disposizione affida al giudice due verifiche essenziali:

  1. il carattere determinante del voto dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali;
  2. la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria e, dunque, il carattere non deteriore del trattamento.

Nel caso concreto, il Tribunale ritiene integrato il primo requisito previsto dall’art. 88, comma 3, CCII. Infatti, “il mancato raggiungimento delle maggioranze è riconducibile ai voti contrari dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. L’adesione di tali creditori pubblici sarebbe stata determinante, poiché avrebbe condotto al raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto e all’approvazione della proposta in tutte le classi”.

Quanto al secondo requisito, la convenienza era “stata oggetto di analitica valutazione nella relazione dell’attestatore, nella relazione particolareggiata e nella relazione definitiva nonché nella relazione sull’esito delle votazioni del commissario giudiziale”.

A tal proposito, il giudicante sottolinea come il “controllo del tribunale non coincide con una sostituzione generalizzata alle valutazioni economiche dei creditori, ma deve accertare che il piano sia legalmente attuabile, coerente, informato da dati attendibili e non manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi dichiarati”[1].

Inoltre, precisa che, “in materia di cram down fiscale, una volta accertato il carattere determinante del voto contrario e la maggiore convenienza della proposta, il tribunale deve applicare il meccanismo previsto dall’art. 88, comma 3, senza introdurre un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore”. In tali termini, Cassazione civile, ordinanza n. 10723 del 2026 “ha chiarito che il parametro normativamente rilevante è la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, purché le circostanze dedotte dall’opponente siano state adeguatamente rappresentate e non abbiano prodotto un deficit informativo o una decettività del piano”.

 

2.2. Finanza esterna e affidabilità dell’apporto.

L’Agenzia delle Entrate deduceva, inoltre, “che l’intera proposta si fonderebbe su un apporto proveniente dal patrimonio personale del liquidatore, ritenuto inaffidabile in ragione del debito fiscale personale e delle alienazioni di beni avvenute durante la procedura”.  

Il Tribunale respinge la censura. La finanza esterna, infatti, “costituisce, per definizione, una risorsa proveniente da un soggetto diverso dalla società debitrice e destinata senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione al soddisfacimento dei creditori concorsuali”. Il Collegio valorizza un dato concreto: l’apporto non era rimasto una mera promessa, ma era stato in larga parte realizzato mediante la vendita di immobili personali del liquidatore. Inoltre, “la proposta definitiva e la documentazione trasmessa ai creditori hanno dato conto della provenienza, della destinazione e delle modalità di immissione delle risorse, disvelando ogni elemento, comprese le alienazioni immobiliari personali del liquidatore”. Da qui l’affermazione secondo cui: “la condizione fiscale personale del liquidatore non incide, di per sé, sulla consistenza dell’attivo della società né sulla validità dell’impegno assunto in favore della procedura. Essa potrebbe rilevare soltanto ove fosse dimostrata l’inesistenza, l’indisponibilità o l’inutilizzabilità dell’apporto, circostanze che non risultano dagli atti”.

Ai fini della fattibilità rileva, dunque, non una valutazione astratta della situazione patrimoniale del terzo finanziatore, ma la concreta disponibilità e utilizzabilità delle risorse promesse.

Il Collegio aggiunge che “l’apporto del terzo, inoltre, è compatibile con la disciplina del concordato liquidatorio quando rimane estraneo alla massa passiva della società e non determina un’alterazione delle cause legittime di prelazione”[2].

Nel caso concreto, “il piano ha rispettato le cause di prelazione sul valore di liquidazione e ha destinato la finanza esterna al soddisfacimento secondo le percentuali approvate o applicabili per effetto del cram down”.

2.3. Azioni di responsabilità e confronto con la liquidazione giudiziale.

La decisione affronta, inoltre, un ulteriore profilo di immediato rilievo applicativo: la valutazione delle azioni di responsabilità nello scenario liquidatorio.

L’Amministrazione finanziaria contestava la sottostima del potenziale ricavato derivante da un’azione nei confronti del liquidatore, sostenendo che, nello scenario della liquidazione giudiziale, tale iniziativa avrebbe potuto incrementare sensibilmente l’attivo.

Il Collegio muove dalla premessa che le azioni esperibili concorrono alla determinazione del valore di liquidazione. Precisa, tuttavia, che la “comparazione non può essere costruita contrapponendo una risorsa concordataria già realizzata a un recupero meramente ipotetico, non ancora accertato e subordinato all’esito favorevole di uno o più giudizi”.

Il valore di liquidazione deve, pertanto, comprendere le ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni previste dall’art. 87, comma 1, lett. c), CCII, considerate al netto dei costi e alla luce della concreta probabilità di successo.

In questa prospettiva, il Tribunale richiama Cass. n. 5866/2026: non è sufficiente l’astratta esperibilità dell’azione, dovendosi valutarne la concreta realizzabilità, i costi, i tempi e l’eventuale disponibilità di risorse esclusivamente nello scenario concordatario.

Il giudizio di convenienza deve, dunque, fondarsi non su recuperi meramente ipotetici, ma sul confronto tra le utilità concretamente realizzabili nelle due alternative.

L’applicazione di questi criteri produce risultati netti: l’Agenzia delle Entrate avrebbe ottenuto lo 0% nella liquidazione giudiziale e il 25% nel concordato; per l’INPS le percentuali erano, rispettivamente, del 28% e del 46%, mentre per l’INAIL del 29% e del 47%.

In conclusione, la proposta assicurava all’Amministrazione finanziaria un’utilità nettamente superiore a quella concretamente prospettabile nello scenario liquidatorio.

2.4. Fondo rischi e recupero dell’IVA.

Un ulteriore motivo di opposizione dell’Agenzia delle Entrate riguardava “l’illegittimità della previsione del fondo rischi” e, in particolare, il suo collegamento con il recupero dell’IVA mediante l’emissione di note di credito.

Il Tribunale respinge anche questa censura: le risorse complessivamente previste presentavano un’eccedenza prudenziale destinata ad alimentare il fondo rischi. La mancata realizzazione delle poste destinate al fondo non avrebbe quindi compromesso la copertura del fabbisogno base, purché fossero state integralmente acquisite le altre risorse previste dal piano.

Quanto al recupero dell’IVA, si evidenzia che “il diritto alla variazione in diminuzione ex art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 è un diritto autonomo del cedente/prestatore, che sorge ex lege al verificarsi dei presupposti normativi – tra cui l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale – e non è condizionato all’avvenuto versamento dell’IVA a debito originariamente addebitata in fattura.

Il mancato originario versamento dell’IVA — debito già incluso nel passivo concordatario e nella transazione fiscale — non preclude quindi l’esercizio del diritto alla variazione. La concreta utilizzazione resta comunque soggetta alla disciplina IVA, agli obblighi di registrazione e ai controlli dell’Amministrazione finanziaria.

La medesima conclusione vale per il credito IVA relativo alle fatture dei professionisti della procedura, considerato nel piano come detrazione ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, in quanto riferito a operazioni documentate e funzionali allo svolgimento della procedura.

2.5. Crediti fiscali e compensazione.

La decisione esamina, infine, il trattamento dei crediti d’imposta derivanti da bonus fiscali, che, secondo l’Agenzia delle Entrate, avrebbero dovuto essere assoggettati a compensazione. La questione concerne la loro imputazione e l’eventuale incidenza sull’attivo destinato ai creditori concorsuali.

Richiamati gli artt. 96 e 155 CCII, il Tribunale isolano rileva come la compensazione deve essere esercitata, “nella fase esecutiva, esclusivamente nei limiti dei crediti effettivamente esistenti, utilizzabili e riferibili al medesimo rapporto soggettivo e oggettivo, senza pregiudizio per la parità di trattamento dei creditori”.

Nel caso di specie, il piano già prevedeva l’utilizzo dei crediti fiscali in compensazione con i debiti tributari e l’azzeramento di quelli non utilizzabili. “L’intero ammontare dei crediti fiscali era dunque già destinato alla soddisfazione dell’Erario o comunque escluso dalla massa attiva a servizio degli altri creditori. L’eccezione si risolve, dunque, in una mera diversa modalità tecnica di soddisfacimento del medesimo credito erariale già contemplato dal piano, senza lesione della par condicio”.

 

3. L’esito: fattibilità del piano e il dissenso dell’Erario non vale come veto.

All’esito dell’intera disamina della fattispecie sub judice, il Tribunale ha ritenuto integrati i requisiti generali previsti dall’art. 112, comma 1, CCII, quelli specifici stabiliti dall’art. 84, comma 4, CCII per il concordato liquidatorio e, con riguardo al dissenso dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, le condizioni di cui all’art. 88, comma 3, CCII.

In sintesi, il Tribunale ha accertato che:

  • la procedura si è svolta regolarmente;
  • la proposta è ammissibile e le classi sono state correttamente formate;
  • il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS è stato determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 109, comma 1, CCII;
  • la proposta di soddisfacimento dei creditori pubblici è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale;
  • il piano non è manifestamente inidoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
  • la proposta assicura il rispetto dei requisiti dell’art. 84, comma 4, CCII.

Il Collegio ha rigettato, pertanto, l’opposizione dell’Amministrazione finanziaria e ha omologato il concordato nonostante il dissenso dei due enti pubblici.

Trattandosi di concordato con liquidazione del patrimonio, il Tribunale ha nominato un liquidatore giudiziale ai sensi dell’art. 114, comma 1, CCII, in conformità all’indicazione della società.

L’omologazione ha determinato, infine, la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla precedente domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da un creditore.

 

4. Considerazioni finali.

La pronuncia consegna, in definitiva, un principio netto: il dissenso dell’Erario non costituisce un potere di veto. Quando il piano è fattibile, il trattamento è più conveniente dell’alternativa liquidatoria e le regole distributive sono rispettate, l’omologazione non rappresenta una forzatura del sistema, ma la coerente applicazione della legge. È in questo equilibrio tra tutela del credito pubblico e concrete prospettive di soddisfacimento che il cram down fiscale trova la propria funzione: non neutralizzare il dissenso, ma impedirgli di prevalere sulla convenienza dimostrata.

 

 

 

 

 

 

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[1] Il principio trova conferma in Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 1521/2013 e in Cass. civ., sent.n. 11522/2020.

[2] Sul punto si veda Cass. n. 9373/2012.

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