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Nota a Trib. Milano, Sez. II, 8 luglio 2026.

di Francesca Romana Capezzuto

Studio Legale Capezzuto

L’ordinanza dell’8 luglio 2026 del Tribunale di Milano affronta un tema ricorrente nella pratica della composizione negoziata: quali siano i presupposti che il giudice è chiamato a verificare per confermare le misure protettive e quali effetti, invece, discendano direttamente dalla legge senza necessità di uno specifico provvedimento giudiziale.

La società ricorrente, operante nel settore del montaggio di barriere stradali e delle opere edilizie, ha ricondotto la propria situazione di crisi ad una pluralità di fattori, sia esterni, legati alle vicende di una rilevante commessa, sia interni, riconducibili all’eccessiva dipendenza economica da un unico cliente. Il percorso individuato è quello della continuità aziendale, attraverso un piano di risanamento già predisposto e sottoposto all’esame dell’esperto.

Nel confermare le misure protettive, il Tribunale non si limita ad una verifica formale della documentazione depositata. La motivazione evidenzia come il giudizio richiesto dall’art. 19 CCII abbia natura sostanziale e debba concentrarsi sulla concreta possibilità che il percorso intrapreso conduca al risanamento dell’impresa.

In questa prospettiva assumono rilievo tre elementi.

Il primo è rappresentato dalla sussistenza dei requisiti di accesso alla composizione negoziata, essendo emersa una situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario riconducibile quantomeno ad uno stato di crisi.

Il secondo riguarda il contenuto del parere espresso dall’esperto, che valuta ragionevolmente perseguibile il piano prospettato e ritiene le misure protettive funzionali allo svolgimento delle trattative con i creditori.

Il terzo elemento è costituito dall’assenza di opposizioni. Nessun creditore ha contestato la richiesta della società e l’unico soggetto costituito, l’INPS, non ha sollevato rilievi, trovando conferma, anche attraverso il DURC prodotto, della regolarità del piano di rateizzazione in corso.

Da qui la conclusione del Tribunale: allo stato degli atti non emergono ragioni per negare la protezione del patrimonio dell’impresa, anche perché eventuali iniziative individuali dei creditori rischierebbero di compromettere le trattative e, con esse, ogni concreta possibilità di risanamento.

La parte dell’ordinanza che merita maggiore attenzione è però quella dedicata agli effetti delle misure protettive.

Sempre più frequentemente, infatti, nei ricorsi ex artt. 18 e 19 CCII si rinvengono richieste dirette ad ottenere dal Tribunale una pronuncia espressa sul divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, sull’impossibilità di acquisire nuove prelazioni o ancora sul divieto di risolvere i contratti pendenti.

Il provvedimento ricorda invece che tali effetti non dipendono dalla decisione del giudice, ma operano automaticamente per effetto dell’art. 18 CCII.

Lo stesso vale per il divieto di apertura della liquidazione giudiziale durante la pendenza delle misure protettive, previsto dall’art. 18, comma 4, CCII. Anche questo effetto deriva direttamente dalla legge e non necessita di una specifica conferma nell’ordinanza che decide sull’istanza.

Si tratta di una precisazione che, pur non introducendo principi nuovi, assume notevole rilievo pratico. Non di rado, infatti, si continua a formulare domande volte ad ottenere dal giudice una sorta di “presa d’atto” di effetti che il legislatore ha già previsto come automatici. L’ordinanza del Tribunale di Milano contribuisce invece a delimitare con chiarezza il contenuto del controllo giudiziale, evitando inutili sovrapposizioni tra il provvedimento di conferma e gli effetti che la legge collega direttamente alla pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese.

La decisione offre quindi un utile promemoria agli operatori della composizione negoziata.

Il ruolo del giudice non è quello di riprodurre nel provvedimento gli effetti già stabiliti dal CCII, ma di verificare se, nel caso concreto, ricorrano i presupposti per mantenere la protezione del patrimonio dell’impresa e consentire che le trattative possano svolgersi in un contesto realmente funzionale al risanamento.

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