Nota a Trib. Marsala, 19 novembre 2025, n. 625.
Massima redazionale
Occorre preliminarmente osservare che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si assiste a un’inversione solo processuale delle parti, rimanendo invariata invece la posizione sostanziale, sicché si apre un procedimento di cognizione in cui ciascuna delle parti assume la propria ed effettiva naturale posizione, gravando sul creditore opposto, che quindi agisce in veste di attore che ha chiesto l’ingiunzione, l’onere di provare l’esistenza del diritto, e sul debitore opponente, che quindi è colui che resiste al provvedimento monitorio, eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione.
Ciò premesso, il giudice marsalese chiarisce «fino a che punto si estenda il diritto del cliente a ottenere la documentazione bancaria e quale sia, di conseguenza, l’esatta entità dell’obbligo della banca di consegnarla.».
Ebbene, in materia di esecuzione del contratto la giurisprudenza ha ormai chiarito che la buona fede, discendente dal canone di dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., eterointegra il contratto determinando il sorgere di obbligazioni, diverse ed ulteriori, da quelle espressamente previste dal regolamento contrattuale che, però, al pari di quelle, devono essere correttamente adempiute, pena l’inadempimento e il relativo risarcimento del danno. Come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, «Tra i doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento; in materia di contratti bancari, il diritto alla documentazione trova fondamento, oltre che negli artt. 1374 e 1375 cod. civ., anche nell’art. 119 TU leggi bancarie il quale pone a carico della banca l’obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente ed accorda a questi il diritto di ottenere – a sua spese, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto – la documentazione di ciascuna operazione registrata sull’estratto conto»[1]. Nello specifico, l’art. 119, comma 4, TUB prevede espressamente che «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.». La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che tale obbligo – e, quindi, il corrispondente diritto del cliente – devono essere sempre letti alla luce del canone di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., sicché il cliente ha diritto di ricevere la documentazione – e la banca l’obbligo di rilasciarla – nel rispetto del limite decennale previsto dalla norma, ogni volta che ne faccia istanza e a condizione che abbia fornito alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentire l’individuazione dei documenti richiesti, non essendo invece necessaria la specificazione degli estremi del rapporto.
Da ciò si desume che l’adempimento dell’obbligazione di cui al comma 4 del menzionato articolo è subordinato all’esercizio da parte del cliente della facoltà riconosciuta dalla legge. Invero, l’art. 119, comma 4, TUB così riconosce al cliente un diritto potestativo che, se non esercitato, rimane nel possibile giuridico.
L’obbligazione, quindi, non può essere eseguita se non in virtù di una espressa e, nei limiti di cui sopra, specifica richiesta da parte del cliente, la sola in grado di attivare la prestazione dovuta dalla banca, non potendosi considerare espressione del canone di buona fede un generico obbligo di consegna di tutta la documentazione inerente ai rapporti contrattuali. Ciò in primo luogo perché, laddove il legislatore ha voluto che il cliente fosse a conoscenza di determinati documenti, ha imposto specifici obblighi di informazione e di comunicazione a carico della banca, come previsto dallo stesso articolo 119 TUB nei primi due commi. In secondo luogo, un siffatto onere di informazione generalizzato e incontrollato costituirebbe un eccessivo aggravio dei doveri di informazione, peraltro con possibilità di rilevarsi anche dannoso per il cliente, giacché è stato dimostrato come il possesso di un eccessivo quantitativo di informazioni non filtrate sia idoneo a generare più opacità di quanto possa farlo un’informazione specifica e limitata a quanto dovuto o richiesto.
Anche per questa ragione il legislatore ha inteso subordinare tale adempimento all’esercizio del diritto legislativamente previsto attraverso la specificazione dei documenti richiesti. Va osservato, peraltro, che lo stesso TUB, all’art. 117, dopo aver sancito a pena di nullità l’obbligo della forma scritta dei contratti bancari, impone alla banca di consegnarne un esemplare al cliente. Ne deriva che quest’ultimo ha diritto a ottenere copia del contratto sia al momento della sottoscrizione sia successivamente, qualora ne abbia smarrito l’originale o dichiari di non averlo mai ricevuto, formulando apposita richiesta di consegna[2].
Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la documentazione non consegnata e posta a fondamento del provvedimento monitorio risulta inesistente. Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Invero, nella fattispecie in esame, il cliente, con istanza aveva avanzato richiesta di numero cinque documenti e la Banca aveva provveduto alla consegna del primo dell’elenco, ossia del contratto di muto ipotecario, rappresentando tuttavia l’impossibilità di fornire gli ulteriori documenti richiesti, non risultando gli stessi nella propria disponibilità; pertanto, nessuna ulteriore obbligazione, al di fuori di quella già adempiuta dalla banca a seguito dell’istanza, può dirsi essere stata generata da questa, dal momento che la destinataria non avrebbe potuto ottemperarvi per via dell’inesistenza dei documenti richiesti, dovendo, peraltro, ritenersi che il decreto ingiuntivo fosse stato inutiliter data, trattandosi di provvedimento che mai potrebbe essere portato in esecuzione per inesistenza della documentazione oggetto dell’ingiunzione di consegna.
Per come correttamente rilevato da parte opponente, non sarebbe possibile ammettere un obbligo di consegna di un documento neppure preesistente alla data della richiesta da parte del cliente, ma implicante per l’esecuzione dell’obbligo un facere o una complessa attività di rielaborazione dei dati, per esempio relativamente alla ricostruzione contabile dei pagamenti effettuati dal cliente (quietanze di pagamento o predisposizione di un nuovo piano di ammortamento con riepilogo di tutte le rate pagate) o alla ricerca di altri dati richiesti in relazione all’andamento del rapporto contrattuale. Infatti, lo strumento monitorio è finalizzato a ottenere la consegna di una cosa determinata già esistente.
L’opposto non poteva richiedere tutte le quietanze, dovendo limitare la richiesta soltanto alle quietanze relative “a singole operazioni”, dalla stessa preventivamente individuate e datate, secondo quanto previsto dall’art. 119 TUB. Le polizze assicurative non sono documenti bancari e, quindi, non vi è un obbligo della Banca di consegna tutelato attraverso lo strumento monitorio. Ne consegue l’accoglimento dell’opposizione proposta con conseguente revoca del D.I. opposto.
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[1] Cfr. Cass. n. 12093/01.
[2] Cfr. Trib. Palermo, Sez. V, 22 agosto 2019, n. 3863; App. Milano, n. 1796/2012.
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