Nota a Trib. Napoli, Sez. II, 9 ottobre 2025.
Segnalazione a cura dell'Avv. Alessandro Corvino.
Massima redazionale
Il Tribunale napoletano rileva, anzitutto, che, ai sensi della Circolare Bankit n. 139/1991, gli intermediari sono tenuti, ai fini della segnalazione delle posizioni a rischio, ad operare una valutazione complessiva sulle condizioni economiche e finanziarie del cliente e, all’esito, ad informare per iscritto il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza. La Circolare non impone all’intermediario un’automatica segnalazione a sofferenza del debitore inadempiente, per il solo fatto che il debito sia stato pagato in ritardo o non sia stato pagato affatto, ma anzi consente una valutazione complessa ed entro certi limiti anche discrezionale avente ad oggetto la globale affidabilità finanziaria del debitore insolvente[1]. In effetti, la segnalazione presuppone che il soggetto versi in uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria, tale da intralciare il recupero del credito e non può comunque dirsi lecita quanto il debitore abbia allegato una adeguata giustificazione all’inadempimento o abbia contestato il credito in maniera non manifestamente infondata[2]. Nell’ipotesi di cessione del credito nei confronti di un debitore già “segnalato”, secondo quanto dispone la Circolare in parola (segnatamente, sez. II, par. 5.6), il cessionario “segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza”. Il cessionario, pertanto, essendo tenuto a rinnovare la segnalazione a sofferenza, dovrà a sua volta assolvere alle garanzie normalmente accordate al debitore segnalato, tra cui, oltre al preavviso, l’istruttoria sulla insolvenza, nel senso innanzi evidenziato.
Invero, non potendo essere esclusa la sopravvenienza di circostanze nuove, tali da modificare il giudizio di insolvenza emesso dall’originario intermediario creditore, a nulla varrebbe in contrario il rilievo secondo cui il cessionario è obbligato a rinnovare la segnalazione. Si tratta di una segnalazione, quella ulteriore del cessionario, che deve evidentemente attenersi alla previa verifica di uno dei presupposti necessari, ossia l’istruttoria sulla insolvenza, così verificando (appunto) la presenza o meno di circostanze nuove idonee a modificare la valutazione di insolvenza del debitore, secondo un’autonoma valutazione.
Orbene, nella fattispecie, sulla scorta della documentazione in atti, la cessionaria ha rinnovato la segnalazione a sofferenza in assoluta mancanza di alcuna insolvenza del ricorrente in riferimento al detto rapporto di conto corrente: di talché, la condanna alla immediata cancellazione della segnalazione del nominativo del ricorrente e al pagamento periodico di una penalità di mora, ex art. 614bis c.p.c., pari ad euro 300 al giorno per il caso di mancata esecuzione, decorsi 30 giorni dal presente provvedimento[3].
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[1] Cfr. Cass. n. 23543/2020.
[2] Cfr. Cass. 3130/2022.
[3] Appare sussistente il presupposto di cui all’art. 614 bis c.p.c., invocato dalla parte, atteso che va tutelato l’interesse del ricorrente ad una celere cancellazione del suo nominativo dalla Centrale rischi.
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