Nota a Trib. Brindisi, Sez. proc. conc., 28 luglio 2025.
Massima redazionale
L’ordinanza del Tribunale di Brindisi pone al Giudice delle leggi, con un apparato argomentativo particolarmente ricco e strutturato, un’interessante questione che ha già suscitato un vivace dibattito a livello interpretativo, in quanto involgente anche il rapporto fra l’istituto dell’astreinte c.d sine die e alcuni principi generali del sistema ordinamentale, anche di rilievo costituzionale e sovranazionale (come il tradizionale divieto di vincoli perpetui).
Solo a seguito della riforma del 2022, la nuova formulazione dell’art. 614-bis c.p.c. – inapplicabile nel caso di specie, ratione temporis – ha previsto che, nell’applicazione della misura coercitiva indiretta, il giudice, che ha emesso il provvedimento, «può», ma non deve, «fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile».
La vecchia formulazione della norma, applicabile ratione temporis, nulla prevedeva al riguardo.
Nondimeno, né la norma previgente né la nuova – conservando una rigida dicotomia fra fase della cognizione e fase dell’esecuzione – consentono al GE di fissare un tetto massimo o un termine finale di durata della misura all’astreinte, irrogata dal Giudice della cognizione.
Infatti, tale facoltà parrebbe concessa – e solo dalla novella – in alternativa, al giudice della cognizione – ovvero a quello che abbia emesso la misura in sede cautelare o che tale misura abbia a emettere ex novo o a confermare in sede di merito – oppure a quello dell’esecuzione, senza alcuna possibilità che il secondo possa intervenire, seppure solo in chiave specificativa e integrativa e non correttiva, sull’operato del secondo.
Nel caso di specie, il giudice del cautelare, in sede di emissione dell’ordinanza, assunta il 02.09.2022, non fissava un limite temporale di operatività della misura, superato il quale si potesse (e dovesse) prendere atto della sua esorbitanza sopravvenuta[1].
Come evidenziato dal remittente, si è creata, quindi, una situazione paradossale – peraltro, non eccezionale, ma suscettibile di riproporsi anche in altre fattispecie: l’astreinte – sia che la si riscostruisca in termini risarcitori, sia che la si consideri come finalizzata a sanzionare l’inadempimento di un’obbligazione di consegna rientrante nell’adempimento del contratto di prestazione d’opera professionale – permetterebbe al creditore di conseguire, anzitempo, quanto richiesto nel successivo giudizio di merito, con domanda di risarcimento per equivalente derivante dalla violazione contrattuale o, persino, di conseguire una misura economica sine die e, per sua stessa natura, sproporzionata.
Ciò, peraltro, senza che sia in qualche modo previsto che, nell’ipotesi in cui, come quella di cui al caso di specie, venga ad essere riconosciuta al creditore, una tutela risarcitoria per equivalente, la sanzione irrogata sia destinata a cessare di operare per il futuro.
Peraltro, il remittente si cimenta nello sperimentare un’interpretazione costituzionalmente conforme evidenziandone, al contempo, i limiti prospettabili.
Tale interpretazione conforme sembrerebbe doversi escludere, nonostante il tentato richiamo ai principi generali di:
- buona fede oggettiva che sembrerebbe ristretta all’ambito negoziale;
- equità, secondo molti, richiedente, per la sua operatività, un’espressa previsione di legge;
- della generale rilevanza delle sopravvenienzee della correlata clausola rebus sic stantibus. Ciò, in considerazione della difficoltà di qualificare, nei suddetti termini, l’esorbitanza della somma maturata, sulla base di una misura, periodica, fin dall’origine predefinita e conosciuta dal destinatario,. Da ciò, al contempo, la non invocabilità dell’art. 669 decies cpc, in materia di revoca delle misure cautelari.
Ciò premesso, a giudizio del remittente, tale assetto regolatorio parrebbe, ad una valutazione preliminare e di non manifesta infondatezza, quale e’ tenuto il Giudice remittente, porsi in contrasto:
coi richiamati principi costituzionali di ragionevolezza e di proporzionalità, per l’evidente esorbitanza del sacrificio economico inferto al destinatario della misura;
a) nonchè di uguaglianza, l’ordinamento prevedendo, in altre sedi normative (come quella della caparra confirmatoria e della penale) in presenza di un sacrificio patrimoniale manifestamente sproporzionato, forme di riequilibrio, variamente modulate, peraltro, disponibili anche d’ufficio;
b) sotto il profilo della tutela del dominium, con l’art. 42, comma 4, Cost. e – data la valenza di diritto personale, fondamentale, della Persona cui lo stesso viene elevato dal sistema convenzionale – con l’articolo 117 Cost., come integrato, quale norma interposta, dell’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Infatti, una penale sproporzionata e sine die espone la sfera patrimoniale del destinatario della stessa – e, dunque, i beni di tal ultimo – al pericolo di un’esecuzione forzosa, sia mobiliare sia immobiliare, con compressione ingiusta dell’oggetto del suo dominium;
c) con gli articoli negli artt. 24, 113 Cost., 6, 13 CEDU e 47 Cost, che positivizzano, a vari livelli, il principio di effettività della tutela. Infatti, lo strumentario processuale attuale non consentirebbe al Giudice dell’esecuzione di porvi rimedio d’ufficio al sacrificio sproporzionato cui è esposto il destinatario della misura, ponendo alla misura un tetto massimo (nè quantitativo nè temporale).
_________________________________________________________________
[1] Va precisato però che alla data di emissione non risultava ancora in vigore la riforma di cui all’art. 3, comma 44, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e con applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Seguici sui social:
Info sull'autore