Nota a Trib. Crotone, 6 giugno 2025.
Il Tribunale di Crotone, con provvedimento R.G. E.D.I. n. 1/2025 del 31 maggio 2025, a firma del Giudice dott. Emmanuele Agostini, ha omologato la procedura di esdebitazione del debitore incapiente, offrendo un’illustrazione significativa dell’applicazione dell’art. 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (C.C.I.). Tale pronuncia concretizza l’istituto introdotto dal D.L. n. 137/2020 (convertito in L. n. 176/2020) e modificato dal D.Lgs. 136/2024, entrato in vigore il 28 settembre 2024.
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L’istruttoria ha visto il coinvolgimento dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone, , la cui relazione è stata fondamentale. È stato attestato che il debitore possiede un reddito annuo che, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della famiglia, non è superiore all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo familiare (art. 283 co. 2 C.C.I.). Il ricorrente ha fornito l’elenco dei creditori e tutta la documentazione richiesta dall’art. 283, comma 3 C.C.I., incluse le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la dichiarazione degli atti di amministrazione straordinaria del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni e l’indicazione degli stipendi e di tutte le entrate proprie e del proprio nucleo familiare. L’OCC ha espresso una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione.
Il Giudice ha osservato che il ricorrente è privo di qualsiasi patrimonio economicamente significativo, essendo intestatario unicamente di una vettura del 2019. Questo dato, unitamente al riscontro che il sovraindebitato non ha alcuna utilità da offrire ai propri creditori, sia attualmente sia in prospettiva futura per il prossimo triennio, ha costituito il presupposto oggettivo che distingue l’esdebitazione dell’incapiente rispetto all’ordinaria Liquidazione controllata (artt. 268 e ss. C.C.I.).
Cruciale è stata la valutazione di meritevolezza del debitore, ai sensi dell’art. 283, comma VII C.C.I..
Dalle circostanze rappresentate nella relazione dell’OCC e nelle successive integrazioni, è emerso che la formazione del debito è stata determinata da una serie sfortunata di vicende lavorative.
Il ricorrente, dopo esperienze a tempo determinato, era stato assunto a tempo indeterminato in un supermercato dichiarato fallito nel 2014; successivamente, un’altra assunzione è stata interrotta dalla crisi pandemica, costringendolo a licenziarsi, per essere infine assunto a tempo indeterminato con uno stipendio netto di € 930,00 al mese per 13 mensilità. Anche il contributo della moglie al ménage familiare, attraverso contratti a tempo determinato presso un call-center anch’esso in crisi e successivamente ammesso a procedura di Amministrazione straordinaria, e una recente assunzione come collaboratrice familiare con uno stipendio netto di € 300,00 mensili, non è stato sufficiente al sostentamento del nucleo familiare composto da quattro persone.
Il gestore ha correttamente evidenziato la circostanza che, negli anni, a partire dal 2013, il ricorrente ha provveduto ad estinguere anticipatamente vari finanziamenti sottoscritti. Il Giudice ha così escluso che la situazione di sovraindebitamento sia stata causata da colpa grave, mala fede o frode, riconoscendo la meritevolezza del debitore.
La debitoria complessiva verificata dall’OCC ammonta a € 53.255,41 per debiti chirografari, oltre a € 3.241,91 privilegiati nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e € 1.089,92 verso l’advisor legale, a cui si aggiunge il compenso di € 2.231,22 per l’OCC.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ha dichiarato definitivamente inesigibili i debiti del ricorrente anteriori alla data di deposito del ricorso. Il provvedimento, tuttavia, impone al ricorrente, al 3 giugno di ciascuno dei prossimi tre anni, di depositare tramite l’OCC una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, accompagnata da una relazione di conferma del Gestore della Crisi.
L’OCC vigilerà su tali adempimenti e compirà le verifiche necessarie per accertare l’esistenza di “utilità ulteriori” , la cui sopravvenienza, previa autorizzazione del Giudice, sarà comunicata ai creditori per eventuali azioni esecutive e cautelari. Il decreto sarà comunicato dal Gestore della Crisi al debitore e a tutti i creditori, con avviso della facoltà di proporre reclamo entro trenta giorni a norma dell’art. 124 C.C.I.I.
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Questo provvedimento del Tribunale di Crotone, datato 31 maggio 2025, fornisce una chiara applicazione pratica dei principi dell’esdebitazione dell’incapiente, sottolineando l’equilibrio tra la finalità di consentire una “seconda opportunità” al debitore meritevole e la necessaria tutela degli interessi creditori attraverso un meccanismo di monitoraggio post-decreto.
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