Non di rado l’azione intentata dalla banca per il recupero del proprio credito fa seguito ad un piano di rientro concordato tra le parti ma non onorato dal correntista, che dunque subisce, successivamente, l’aggressione dell’istituto di credito, che principia dal presupposto che il correntista si è riconosciuto debitore all’atto della sottoscrizione del piano di rientro.
Spesso, poi, il detto piano di rientro contempla anche la dichiarazione del correntista che riconosce di aver preventivamente accettato le condizioni economiche applicate dalla banca sino a quel momento.
Con la recente ordinanza n.13666 del 21.05.2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già espresso in precedenti pronunce, secondo cui l’eventuale sottoscrizione, da parte del correntista, di un piano di rientro contenente anche la ricognizione delle condizioni economiche applicate in corso di rapporto non legittima né l’esistenza del credito e la sua quantificazione né, tantomeno, vale a sanare eventuali profili di nullità delle clausole contrattuali disciplinanti le condizioni economiche applicate dalla banca.
Non è dunque preclusa al correntista la possibilità, successivamente alla sottoscrizione del piano di rientro, di contestare l’infondatezza della pretesa creditoria della banca, che deve comunque dar prova dell’esistenza di un contratto valido ed efficace.
Nel caso specifico la Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso secondo cui “il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l’estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti, pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, non è esonerata dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente”.
Gli ermellini, difatti, richiamando precedenti pronunce, hanno ribadito che “in tema di conto corrente bancario, la presenza di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta e pertanto non esonera la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2855 del 31/01/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19792 del 19/09/2014)”.