Con ordinanza n. 7677 del 22.03.2025, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi su una questione assai rilevante e in parte già affrontata, ovverosia sull’applicabilità – dal giorno della domanda – dei cosiddetti super interessi, ex art.1284, comma 4, c.c., sugli importi che l’istituto di credito fosse eventualmente chiamato a restituire al cliente (correntista, mutuatario, investitore, etc.) a seguito di sentenza di condanna.
La controversia trae origine dall’azione di ripetizione proposta da una società contro un istituto finanziario onde ottenere la restituzione di quanto pagato illegittimamente a fronte di clausole contrattuali nulle.
Vinto il primo grado dalla società utilizzatrice, in sede di appello la Corte di merito aveva escluso l’applicazione degli interessi ex art.1284, 4° comma, c.c. sul presupposto che tali interessi andrebbero liquidati unicamente in ipotesi di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale e non anche a quelle derivanti da fatto illecito, giacché per tali obbligazioni, non potendo esistere alcun accordo delle parti in ordine alla misura del tasso d’interesse, difetterebbe il presupposto (la mancata pattuizione della misura degli interessi) che giustificherebbe l’applicazione dei super interessi.
In sede di legittimità la Corte ha ribadito che “il saggio di interessi di cui all’art. 1284, 4° comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d’applicazione (v. Cass., 3/1/2023, n. 61)”.
Dunque, “il saggio d’interessi previsto dall’art. 1284, 4° comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte”.
Ai fini dell’individuazione della misura del tasso d’interesse applicabile a far data dalla domanda, non è quindi corretto distinguere l’obbligo risarcitorio discendete da inadempimento contrattuale da quello restitutorio derivante dall’accertamento della nullità di clausole contrattuali.
Occorre unicamente “accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall’art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata” (così Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449).
In sintesi, gli ermellini hanno definitivamente chiarito che “alle obbligazioni restitutorie è invero senz’altro applicabile il saggio d’interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. qualunque sia la relativa fonte (soluzione cui la citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi invero pervenire anche in base all’orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409, evocata nell’impugnata sentenza)”.