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di Elisabetta Tarantino

Consulente legale d'impresa

In data 26 luglio 2024 Banca d’Italia, COVIP, IVASS e MEF hanno pubblicato delle istruzioni congiunte per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (di seguito, le “Istruzioni”).

Le Istruzioni danno attuazione all’art. 3 della Legge 9 dicembre 2021, n. 220, recante “misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo” (di seguito, la “Legge”). In particolare, la Legge ha introdotto nell’ordinamento italiano il divieto per gli intermediari abilitati[1] di finanziamento delle società italiane ed estere, che, direttamente o tramite società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, svolgono attività di produzione o vendita delle summenzionate armi o di parti di esse, nonché le altre attività elencate dall’articolo 1, comma 1, della Legge. A tal fine, ai sensi dell’art. 3 della Legge, gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento delle attività di produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi delle Istruzioni, gli intermediari abilitati adottano idonei presidi procedurali – eventualmente adattando o integrando il sistema esistente di gestione dei rischi –, secondo un approccio risk-based e sulla base del principio di proporzionalità, in ragione della tipologia di attività svolta, dimensione e complessità operativa, opportunamente formalizzati nella regolamentazione interna e volti ad assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società indicate all’articolo 1, comma 1, della Legge. Tali presidi sono definiti in coerenza con le previsioni in materia di sistema di governo, organizzazione e controlli interni contenute nelle normative di settore applicabili a ciascun intermediario abilitato. Per il dettaglio di tali misure di rinvia alle Istruzioni.

Le Istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Gli intermediari abilitati si adeguano al contenuto delle stesse entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

 

 

 

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[1]  (i) le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane;

(ii) le banche italiane;

(iii) i gestori italiani;

(iv) gli istituti di moneta elettronica italiani;

(v) gli istituti di pagamento italiani;

(vi) i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

(vii) gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del medesimo testo unico, ivi compresi i confidi;

(viii) Poste italiane S.p.A. per l’attività di Bancoposta;

(ix) Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

(x) le succursali insediate in Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell’Unione europea o in un Paese terzo;

(xi) le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese dell’Unione europea o in un Paese terzo;

(xii) gli agenti di cambio italiani;

(xiii) le fondazioni italiane di origine bancaria;

(xiv) i fondi pensione italiani.

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