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Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 11 marzo 2022, n. 8030.

Massima redazionale

 

Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha statuito il seguente principio di diritto:

«nel caso in cui si abbia scissione dei due momenti, perché l’infrazione perpetrata in un certo luogo viene rilevata da un’autorità sita altrove, impone attribuirsi la competenza al giudice del “locus commissi delicti”; l’opposta soluzione, infatti, per un verso lederebbe la natura inderogabile e funzionale del discrimine sulla competenza, che cadrebbe, così, nella soggettiva disponibilità dell’amministrazione sanzionante e, per altro verso, darebbe vita a un’artificiosa competenza di un giudice estraneo alla prossimità.».

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