Nota a Cass. Civ., Sez. III, 4 febbraio 2022, n. 3592.
di Donato Giovenzana
Secondo la ricostruzione diacronica della Suprema Corte, quando è entrato in vigore l’euro, la lira valeva, per due mesi ancora, come bene di pagamento, e venuto meno tale valore, dopo i due mesi, ha mantenuto un diverso valore di scambio, grazie alla l. n. 96/1997 fino al 28 febbraio del 2012, con la conseguenza che i possessori delle lire avevano il potere di scambiarle con euro fino a quella data.
Quando, dopo due mesi dall’entrata in vigore dell’euro, le lire hanno perso valore legale, sono venuti meno i poteri di utilizzarle quali strumenti di pagamento, ma non sono venuti meno i poteri di utilizzare quelle stesse lire quali valori di scambio con l’euro, poteri che, inizialmente, erano esercitabili fino ad ancora altri dieci anni.
Successivamente, il limite temporale posto inizialmente al valore di scambio (28 febbraio 2012) è stato sostituito con un diverso limite temporale (6 dicembre 2011), ma entrambi detti limiti sono venuti meno: il secondo perché dichiarato incostituzionale; il primo perché abrogato dal secondo e non rimesso in vita dalla incostituzionalità di quest’ultimo.
Con la conseguenza che il potere di scambiare la moneta, non più disciplinato dalle leggi in questione, è risultato essere un potere esercitabile senza termine, ma non perché la legge lo abbia reso tale, implicitamente o esplicitamente, bensì in forza del vuoto legislativo che si è creato.
Secondo gli Ermellini, la mancanza di un termine, espressamente indicato da una norma, all’esercizio del potere, ossia del diritto a scambiare le lire in proprio possesso, non è dunque effetto di una volontà legislativa, o della conformazione stessa del diritto, ma è effetto di un vuoto di disciplina creatosi a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma che aveva introdotto un termine abbreviato.
Per il che si applica la disciplina generale quando la legge non abbia diversamente previsto.
I Giudici della Cassazione hanno quindi precisato che “sappiamo che il vuoto legislativo che si è creato non è una diversa previsione legislativa, ma è, per l’appunto, un vuoto, colmato dalla regola generale che, in tal caso, prevede la prescrizione decennale”.
Qui la sentenza.