Nota a Cass. Civ., Sez. II, 9 febbraio 2021, n. 3052.
di Antonio Zurlo 
La Seconda Sezione Civile, con la recentissima ordinanza in oggetto, ha statuito il seguente principio di diritto: «L’obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutte le parti che vi abbiano aderito ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi nei confronti di chi, pur avendo aderito alla transazione, non abbia tuttavia assunto la qualità di parte processuale.».
Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it