Nota a Trib. Cagliari, Sez. I, 2 ottobre 2026.
1. Il provvedimento e la questione processuale.
Il decreto del Tribunale di Cagliari del 2 ottobre 2026 affronta una questione di immediato rilievo applicativo: l’individuazione del rito cui soggiace l’opposizione tardiva proposta dal consumatore, dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia, ma avverso un decreto ingiuntivo emesso anteriormente a detta riforma.
Pur essendo incentrato sul regime intertemporale, il provvedimento in commento si inserisce nel percorso tracciato dalla Cass., Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 9479. Nel recepire i principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, le Sezioni Unite hanno imposto, infatti, al giudice del procedimento monitorio il controllo officioso sull’eventuale abusività delle clausole contenute nei contratti tra professionista e consumatore. Qualora il decreto ingiuntivo non dia conto di tale verifica, non contenga il relativo avvertimento e non sia stato tempestivamente opposto, ovvero – come recentemente affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la decisione dell’8 ottobre 2026, C-667/24 – sia stato opposto senza che il giudice abbia esaminato nel merito la vessatorietà delle clausole[1] –, il consumatore può essere rimesso in termini per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., entro il termine assegnato dal giudice e limitatamente all’accertamento dell’eventuale presenza di clausole contrattuali vessatorie.
Da tale meccanismo consegue la possibile riapertura di procedimenti monitori anche molto risalenti, come avvenuto nel caso sottoposto all’esame del Tribunale di Cagliari.
2. Il caso.
Il decreto in commento, infatti, è stato pronunciato nell’ambito di un giudizio di opposizione tardiva promosso da un consumatore avverso un decreto ingiuntivo del 2006. L’opposizione traeva origine da una sentenza del 21 maggio 2026 del medesimo Tribunale di Cagliari che, nel definire un giudizio di merito relativo all’opposizione all’esecuzione, aveva assegnato “all’opponente il termine perentorio di giorni 40 per la proposizione dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. davanti al Tribunale di Cagliari, giudice funzionalmente competente, esclusivamente per far accertare l’asserita qualità soggettiva di consumatore e la presenza di eventuali clausole contrattuali vessatorie che possano incidere sulla sussistenza e sull’ammontare del credito”.
L’opposizione tardiva è stata quindi introdotta nel 2026, quando il nuovo rito ordinario delineato dalla riforma Cartabia era ormai pienamente operativo. L’atto di citazione è stato tuttavia predisposto secondo lo schema processuale previgente, anche quanto ai termini a comparire, e notificato sia alla banca cedente sia alla società cessionaria dell’asserito credito.
La banca cedente è rimasta contumace; la società cessionaria, invece, si è tempestivamente costituita, deducendo la lesione del proprio diritto di difesa e invocando l’applicazione della disciplina sopravvenuta.
Il Tribunale ha tuttavia rigettato l’eccezione, ritenendo applicabile il rito vigente al momento del deposito del ricorso monitorio, avvenuto nel 2006, e, dunque, la disciplina anteriore alla riforma Cartabia.
3. Il nodo centrale: la concezione unitaria del procedimento monitorio e della successiva opposizione.
La soluzione adottata dal Tribunale muove dalla concezione unitaria del procedimento monitorio e della successiva opposizione. Il giudice sardo, infatti, richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la nozione di giudizio «instaurato» deve non solo essere intesa con riferimento al momento iniziale di giudizio riferito al primo grado ma anche con riferimento alle varie forme di introduzione del giudizio esistenti”.
Tale principio, affermato anche in materia di litispendenza[2], impedisce di separare artificiosamente la fase di opposizione dalla matrice monitoria da cui essa trae origine. Ne consegue che, “con riguardo al procedimento per decreto ingiuntivo, l’instaurazione del giudizio, iniziando detto procedimento con il deposito del ricorso monitorio […], coincide con tale deposito”[3].
Pertanto, poiché, nel caso di specie, il ricorso monitorio risaliva al 2006:
a) la fase di opposizione, benché proposta nel 2026, deve rimanere “assoggettata al rito previgente la riforma approvata con il D.Lgs. 149/2022” e
b) per cui trova, applicazione l’art. 183 c.p.c. nella formulazione anteriore, con la relativa scansione delle attività difensive e istruttorie e, quindi, anche “la prima udienza” dovrà svolgersi “con le modalità previste dall’art. 183 c.p.c. nella formulazione antecedente il suddetto D.Lgs. 149/2022”.
4. L’eccezione del convenuto e la tutela del diritto di difesa.
Né, certamente, la diversa scansione prevista dal previgente art. 183 c.p.c. integra, di per sé, una lesione del diritto di difesa: l’effettività del contraddittorio deve essere valutata nell’ambito del rito individuato dalla legge, non mediante il confronto selettivo con termini e preclusioni propri della disciplina successiva.
Ergo, “l’eccezione sollevata sul punto dalla cessionaria, che ha dedotto la lesione del proprio diritto di difesa” è stata “respinta”.
5. Considerazioni conclusive: la ricostruzione a ritroso del calendario processuale.
In conclusione, la decisione del Tribunale di Cagliari approda a una soluzione lineare: la tutela rafforzata del consumatore può comportare la riapertura del contraddittorio, ma non incide sul momento di instaurazione del giudizio. Il procedimento resta, quindi, assoggettato al rito che lo disciplina sin dall’origine, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla normativa transitoria.
La data decisiva non è, dunque, quella della proposizione dell’opposizione tardiva, bensì quella -spesso assai più risalente – del deposito del ricorso monitorio.
Sul piano operativo, pertanto, nelle opposizioni tardive in parola occorre preliminarmente individuare la data di deposito del ricorso monitorio e, sulla base di essa, ricostruire la scansione delle difese e delle preclusioni applicabili.
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[1] Cfr: CGUE, 8 ottobre 2026, C-667/24, reperibile su questa rivista con massima redazionale “Fideiussore consumatore e superamento del giudicato implicito: la nuova sentenza della CGUE (su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi)”.
[2] In merito agli effetti della litispendenza si vedano: Cass. Sez. U. n. 20596 del 01/10/2007; Id. n. 23675 del 06/11/2014.
[3] Cfr.: tra le più recenti, Cass. n. 4945/2023 e si v., in termini, anche Cass. n. 16005 del 2011.
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Info sull'autore
Laureata presso Università degli studi di Cagliari, avvocata, iscritta presso l’ordine degli avvocati di Oristano, con pluriennale esperienza nell’ambito del diritto bancario e finanziario (sia nella difesa attiva e passiva degli Istituti di Credito sia, attualmente, nella difesa stragiudiziale e giudiziale degli utenti bancari). Si occupa di contenzioso civile, con un focus particolare nelle cause di diritto bancario e finanziario, diritto dei consumatori, crisi d'impresa e sovraindebitamento, procedure esecutive, diritto del lavoro, diritto di famiglia, responsabilità professionale, usucapioni, locazioni e diritto successorio ed ereditario e recupero crediti. Advisor e legale nelle procedure di sovraindebitamento e di gestione della crisi d’impresa e abilitata come Gestore della Crisi da sovraindebitamento.