Nota a Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, 26 giugno 2025, n. 3271/2025, alla luce di Cass. civ., Sez. II, ord. 16 giugno 2026, n. 20054
La sentenza del Tribunale di Venezia n. 3271 del 26 giugno 2025 offre l’occasione per tornare su un tema di particolare rilievo nelle operazioni di trasferimento d’azienda: la sorte dei debiti facenti capo all’alienante e, soprattutto, la possibilità che l’assunzione degli stessi da parte del cessionario determini la liberazione del debitore originario.
La questione assume una rilevanza che trascende il piano strettamente civilistico, poiché investe direttamente anche la rappresentazione contabile delle passività e, nel caso di società in liquidazione, la corretta formazione del bilancio finale.
Il Tribunale muove da un principio apparentemente semplice, ma dalle significative conseguenze applicative: la cessione dell’azienda e l’assunzione dei relativi debiti da parte del cessionario non comportano, di per sé, la liberazione del cedente.
Il punto di riferimento normativo è l’art. 2560 c.c., la cui disciplina non può essere neutralizzata né dalle pattuizioni intervenute tra cedente e cessionario né dalla rappresentazione contabile successivamente attribuita all’operazione.
Su tale quadro è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza 16 giugno 2026, n. 20054, che consente di completare la ricostruzione distinguendo nettamente due profili: da un lato, la permanenza dell’obbligazione in capo al cedente; dall’altro, le condizioni necessarie affinché possa configurarsi anche la responsabilità solidale del cessionario.
L’art. 2560 c.c. disciplina separatamente la posizione dell’alienante e quella dell’acquirente.
Il primo comma stabilisce che l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, salvo che risulti il consenso dei creditori.
Il secondo comma prevede invece, per le aziende commerciali, che dei medesimi debiti risponda anche l’acquirente, purché essi risultino dai libri contabili obbligatori.
Le due disposizioni operano dunque su piani differenti. La prima tutela il creditore impedendo che il debitore originario possa liberarsi unilateralmente attraverso il trasferimento dell’azienda. La seconda introduce, ricorrendone i presupposti, una responsabilità ex lege del cessionario che si aggiunge a quella del cedente.
È precisamente su questo secondo profilo che assume particolare rilievo Cass. n. 20054/2026.
La Suprema Corte ribadisce che l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori non costituisce un semplice elemento probatorio della conoscenza della passività da parte dell’acquirente, bensì un vero e proprio elemento costitutivo della responsabilità solidale prevista dall’art. 2560, comma 2, c.c.
Ne deriva una conseguenza di notevole importanza: la conoscenza effettiva del debito acquisita aliunde dal cessionario non è sufficiente a fondarne la responsabilità.
Il sistema non è quindi costruito sulla conoscenza soggettiva della passività, ma sulla sua oggettiva risultanza dalle scritture contabili obbligatorie.
Nella prassi delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda è frequente che il contratto individui le passività trasferite al cessionario, prevedendo che quest’ultimo se ne faccia carico.
Tale previsione, tuttavia, non è sufficiente a determinare la liberazione del cedente nei confronti del creditore.
Occorre distinguere il piano dell’assunzione economica della passività da quello della titolarità del rapporto obbligatorio verso il terzo. In assenza dell’adesione liberatoria del creditore, il cedente continua a essere obbligato.
La soluzione appare coerente con la funzione dell’art. 2560 c.c., che mira a impedire che il trasferimento dell’azienda possa determinare, senza il consenso del creditore, un peggioramento della sua posizione giuridica.
L’autonomia negoziale incontra pertanto un limite preciso: cedente e cessionario possono redistribuire tra loro il rischio economico del debito, ma non possono disporre unilateralmente della posizione del creditore.
Ma il principio deve essere completato alla luce di Cass. n. 20054/2026: se il cedente resta obbligato in assenza del consenso liberatorio del creditore, ciò non significa che il cessionario divenga automaticamente coobbligato.
La responsabilità di quest’ultimo richiede infatti l’ulteriore presupposto previsto dal secondo comma dell’art. 2560 c.c., ossia la risultanza del debito dai libri contabili obbligatori.
Si delinea pertanto una distinzione fondamentale tra permanenza del debito del cedente ed estensione della responsabilità al cessionario.
Uno dei profili più significativi dell’ordinanza n. 20054/2026 riguarda proprio la funzione attribuita alle scritture contabili.
Secondo la Cassazione, il requisito dell’iscrizione non può essere sostituito dalla dimostrazione che il cessionario fosse comunque a conoscenza dell’esistenza della passività.
La scelta legislativa risponde infatti non soltanto all’esigenza di proteggere l’acquirente rispetto a passività non desumibili dalla contabilità dell’impresa, ma anche a quella di assicurare certezza nella circolazione dell’azienda e di tutelare i creditori dello stesso cessionario, consentendo loro di individuare con sufficiente chiarezza il perimetro delle obbligazioni gravanti sull’acquirente.
La risultanza contabile assume, in questa prospettiva, una funzione di certezza oggettiva che non può essere sostituita dalla prova della conoscenza in concreto.
La responsabilità ex art. 2560, comma 2, c.c. non può pertanto essere estesa facendo leva sulla sola mala fede o sulla consapevolezza effettiva del cessionario.
La rigidità del requisito incontra tuttavia un limite.
Cass. n. 20054/2026 affronta infatti il problema delle operazioni nelle quali manchi un’effettiva modificazione soggettiva nella titolarità dell’azienda.
Il riferimento è al principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 5054/2017 e successivamente sviluppato dalla giurisprudenza: la tutela assicurata al cessionario dall’art. 2560, comma 2, c.c. presuppone l’esistenza di una reale alterità tra cedente e cessionario.
Quando tale alterità venga meno, viene meno anche la stessa ragione giustificatrice della protezione riconosciuta all’acquirente rispetto alle passività non risultanti dalle scritture.
L’ordinanza del 2026 adotta tuttavia una lettura rigorosa dell’eccezione, evitando che essa possa trasformarsi in uno strumento generale per superare il requisito dell’iscrizione contabile sulla base di semplici intrecci societari, coincidenze gestorie o conoscenze di fatto.
Ne consegue che la regola rimane quella della necessaria risultanza del debito dai libri obbligatori; la deroga opera nelle ipotesi in cui sia effettivamente assente quella modificazione soggettiva che costituisce il presupposto stesso della disciplina protettiva.
La pronuncia del Tribunale di Venezia consente di osservare il problema da una prospettiva diversa, ma complementare.
Il Tribunale prende in considerazione il principio contabile OIC 19, secondo il quale l’eliminazione di un debito dal bilancio presuppone l’estinzione dell’obbligazione oppure il suo effettivo trasferimento.
La decisione chiarisce che tale previsione non può essere interpretata nel senso di consentire la cancellazione contabile di una passività quando, sul piano giuridico, il debitore originario continui a essere obbligato.
Il rapporto tra i due piani deve essere letto secondo una precisa gerarchia logica. È la disciplina sostanziale dell’obbligazione a determinare se il debito permanga o meno; il principio contabile interviene successivamente, traducendo tale situazione nella rappresentazione di bilancio. Non può avvenire il contrario.
La lettura congiunta della sentenza veneziana e dell’ordinanza della Cassazione permette anzi di cogliere la duplice rilevanza che le scritture contabili assumono nella vicenda.
Da un lato, esse devono rappresentare correttamente la permanenza della passività in capo al cedente sino alla sua effettiva liberazione. Dall’altro, la risultanza del debito dai libri contabili obbligatori costituisce, ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c., il presupposto per l’estensione della responsabilità al cessionario.
Il dato contabile assume così una funzione non soltanto rappresentativa, ma, sotto quest’ultimo specifico profilo, anche direttamente rilevante per l’individuazione del perimetro soggettivo della responsabilità.
Il principio assume una valenza ancora maggiore quando la società cedente si trovi in fase di liquidazione.
Se il debito permane giuridicamente in capo alla società, esso deve essere considerato nella ricostruzione del passivo e nella formazione del bilancio finale di liquidazione.
L’eventuale cancellazione della passività sulla base della sola assunzione del debito da parte del cessionario rischierebbe infatti di rappresentare una situazione patrimoniale non corrispondente alla posizione giuridica effettiva della società.
La questione non è meramente contabile. La corretta individuazione delle passività incide sulla determinazione dell’attivo distribuibile ai soci e, conseguentemente, sulla tutela dei creditori sociali.
È proprio in questa prospettiva che la decisione veneziana assume interesse anche sul terreno della responsabilità del liquidatore.
La permanenza del debito nel patrimonio della società cedente non conduce tuttavia automaticamente alla responsabilità risarcitoria del liquidatore.
Nell’azione proposta dal creditore sociale nei confronti del liquidatore ai sensi dell’art. 2495 c.c. non è sufficiente dimostrare l’erronea esclusione di una passività dal bilancio finale.
Occorre altresì provare il danno e il nesso causale tra la condotta contestata e la mancata soddisfazione del credito.
Il Tribunale distingue quindi opportunamente tra violazione delle regole di formazione del bilancio e produzione di un danno risarcibile.
In questo passaggio, tuttavia, Cass. n. 20054/2026 impone una precisazione.
L’eventuale possibilità per il creditore di rivolgersi anche al cessionario non può essere semplicemente presunta sulla base dell’avvenuto trasferimento dell’azienda o della conoscenza del debito da parte dell’acquirente.
Occorre verificare in concreto che ricorrano i presupposti dell’art. 2560, comma 2, c.c. e, anzitutto, che il debito risulti dai libri contabili obbligatori.
Soltanto in presenza di tali condizioni il cessionario potrà essere considerato un ulteriore soggetto concretamente aggredibile ai fini della valutazione del danno e del nesso causale nell’azione contro il liquidatore.
La pronuncia veneziana attribuisce rilievo anche al comportamento del creditore.
La tutela riconosciuta dall’ordinamento non esonera quest’ultimo dall’adozione delle iniziative ragionevolmente esigibili per evitare o limitare il danno.
Quando permangano altri soggetti giuridicamente obbligati e concretamente aggredibili, l’inerzia del creditore può incidere sul nesso causale e assumere rilievo anche ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c.
Anche sotto questo profilo, tuttavia, l’ordinanza n. 20054/2026 consente di evitare automatismi: il cessionario può essere annoverato tra tali soggetti soltanto dopo avere verificato l’effettiva sussistenza dei presupposti della sua responsabilità.
Il trasferimento dell’azienda, isolatamente considerato, non basta.
La lettura congiunta delle due pronunce presenta conseguenze operative rilevanti nella strutturazione delle operazioni di M&A aventi a oggetto aziende o rami d’azienda.
La due diligence sul passivo non può limitarsi all’individuazione dei debiti che le parti intendano trasferire contrattualmente.
Occorre verificare, per ciascuna posizione significativa:
- chi rimanga obbligato nei confronti del creditore;
- se sia stato acquisito il consenso alla liberazione del cedente;
- se la passività risulti dai libri contabili obbligatori ai fini dell’art. 2560, comma 2, c.c.;
- quali siano gli effetti dell’eventuale accollo;
- quali garanzie disciplinino i rapporti interni tra cedente e cessionario;
- quale rappresentazione contabile debba essere attribuita alla passività dopo il closing.
Il punto assume particolare importanza nella determinazione del prezzo, nella predisposizione delle dichiarazioni e garanzie del venditore, nelle clausole di indemnity e nella disciplina delle sopravvenienze passive.
L’ordinanza n. 20054/2026 conferma, in altri termini, che la ricostruzione del passivo non rappresenta soltanto un momento economico della due diligence, ma costituisce un passaggio decisivo per la stessa individuazione del perimetro legale della responsabilità del cessionario.
La sentenza del Tribunale di Venezia e la successiva ordinanza della Corte di Cassazione consentono di ricostruire in maniera particolarmente nitida il sistema delineato dall’art. 2560 c.c.
Tre fenomeni devono essere mantenuti distinti: l’assunzione economica del debito, la permanenza dell’obbligazione in capo al cedente e l’eventuale responsabilità solidale del cessionario.
Il trasferimento dell’azienda non libera il cedente dai debiti anteriori senza il consenso dei creditori.
Parallelamente, non determina automaticamente la responsabilità dell’acquirente: per quest’ultima, secondo Cass. n. 20054/2026, è necessaria la risultanza del debito dai libri contabili obbligatori, senza che la conoscenza aliunde possa ordinariamente sostituire tale requisito.
La contabilità assume così un ruolo centrale ma differenziato.
Essa non può modificare la realtà giuridica dell’obbligazione né consentire la cancellazione di un debito che continui a gravare sul cedente; al tempo stesso, la risultanza nelle scritture obbligatorie concorre a determinare, per espressa previsione normativa, l’estensione della responsabilità verso il cessionario.
Ne emerge una regola di particolare rilevanza nella pratica delle operazioni straordinarie: non è sufficiente stabilire contrattualmente chi debba economicamente sopportare una passività; occorre verificare, separatamente, chi continui a esserne debitore, se il creditore abbia consentito alla liberazione del cedente e se sussistano i presupposti legali per estendere la responsabilità al cessionario.
È precisamente nella corretta distinzione di questi piani che si misura l’effettiva allocazione del rischio nella circolazione dell’azienda.
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