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Nota a Trib. Oristano, Sez. Proc. Concorsuali, 9 dicembre 2025, n. 26.

di Veronica Valeria Loi

Avvocato

Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 26 del 9 dicembre 2025, ha omologato la proposta di concordato minore in continuità proposto da un’imprenditrice individuale, operante nel settore del commercio al dettaglio, risultante in stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, lett. c), CCII, nonostante il voto negativo espresso dall’Agenzia dell’Entrate.

All’esito delle votazioni, infatti, il piano proposto dalla debitrice non raggiungeva “la maggioranza dei crediti ammessi al voto di cui all’art. 79, comma 1, CCII, a causa del voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, titolare di crediti per € 176.707,03 su un totale di € 192.137,91 ammessi al voto”.

La debitrice, pertanto, chiedeva e otteneva l’omologazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII (c.d. “cram down fiscale”).

La pronuncia in parola si rileva di particolare interesse, non solo perché si sofferma sui criteri utilizzabili per la valutazione della convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria e sui presupposti per l’applicazione del cd cram down fiscale” ma, soprattutto, perché pone l’attenzione su un aspetto centrale nella disciplina della crisi d’impresa, ovvero la spinosa “questione degli atti in frode ex art. 77 CCII”. In particolare, il Giudice sardo dà un’importante risposta al discusso dilemma se “il sistematico mancato versamento delle imposte” possa costituire o meno un “atto in fronde ai creditori e se, quindi determini o meno l’inammissibilità del concordato minore[1].

 

Mancato raggiungimento della maggioranza e applicabilità del cram down

Più nel dettaglio, nella pronuncia in commento, il Giudice sardo, previa valutazione positiva della fattibilità del piano proposto dalla debitrice sotto il profilo economico-finanziario, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione del meccanismo del “cram down fiscale”, previsto dall’art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII. Detta norma consente, infatti, l’omologazione «anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata».

Ebbene, nel caso di specie, sono stati ritenuti sussistenti “entrambi i presupposti richiesti dalla norma:

a) Determinanza del voto contrario: l’adesione dell’Agenzia delle Entrate è chiaramente determinante per il raggiungimento della maggioranza, essendo titolare del 92% circa dei crediti ammessi al voto.

b) Convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria: la proposta concordataria prevede il pagamento di € 45.870,00 a favore dei creditori, importo più che doppio rispetto al valore di liquidazione stimato in € 21.335,83”.

 

Il test di convenienza

La valutazione di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, invece, è stata condotta secondo i criteri consolidati dalla giurisprudenza. Stando anche alla più recente giurisprudenza, infatti, “la convenienza deve essere accertata mediante comparazione tra il soddisfacimento offerto dalla proposta concordataria e quello conseguibile attraverso la liquidazione del patrimonio del debitore, tenendo conto anche degli apporti di finanza esterna previsti nel piano che consentano un maggior soddisfacimento del ceto creditorio rispetto a quanto ottenibile dalla mera liquidazione degli attivi disponibili[2]. Ebbene, secondo il giudicante, nel caso di specie, il confronto evidenziava “chiaramente la maggior convenienza della proposta concordataria”. Infatti, a fronte di una proposta concordataria di € 45.870,00, distribuiti in 5 anni, l’alternativa liquidatoria era di soli € 21.335,83 (“cd valore presunto di liquidazione”).

Inoltre, “la valutazione di convenienza deve fondarsi sul confronto tra le somme offerte nel piano concordatario e il valore del patrimonio prontamente liquidabile in caso di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto dei costi inevitabilmente connessi alla procedura liquidatoria[3]. Pertanto, il “valore di liquidazione (…) deve essere ulteriormente ridotto per tenere conto delle spese della procedura liquidatoria (compenso del liquidatore, spese di vendita, costi di trasferimento dei beni)”.

 

Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate:

a) sulla sottovalutazione del patrimonio e sulla mancata considerazione dell’avviamento

Da parte sua l’Agenzia delle Entrate ha sollevato varie contestazioni, ritenute però infondate.

Innanzitutto, il Giudice ha rigettato le contestazioni in merito sia alla sottovalutazione del patrimonio sia alla   mancata considerazione dell’avviamento, sottolineando come “la valutazione del patrimonio operata dal Gestore” risultasse “prudenziale e realistica”. Invero, il Gestore aveva messo in evidenza che:

le rimanenze di magazzino (abbigliamento) erano state valutate al 25% del valore contabile, tenendo conto della forte stagionalità del settore e del rapido deprezzamento delle merci;

i beni strumentali, datati al 2011 e specifici per l’attività commerciale, avevano un valore di realizzo praticamente nullo;

l’autovettura, gravata da fermo amministrativo, presentava difficoltà di realizzo.

Non solo ma, come “correttamente osservato dal Gestore, l’avviamento non può essere valorizzato in un contesto di crisi e insolvenza, tanto più in un settore in profonda trasformazione come quello del commercio al dettaglio”.

b) La questione degli atti in frode

Il giudicante si è poi soffermato sulla spinosa questione degli atti in fronde.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, “il sistematico mancato versamento delle imposte dal 2011 al 2023” costituiva “atto in frode ai creditori ex art. 77 CCII, rendendo inammissibile il concordato”.

Tale contestazione, però, non è stata accolta. Il Tribunale sardo ricorda, infatti, che, “come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel concordato minore non è richiesto il requisito della “meritevolezza” previsto per altre procedure. Il comportamento della debitrice, pur criticabile sotto il profilo dell’adempimento degli obblighi tributari, non integra gli estremi della frode ai creditori, essendo stato motivato dalla necessità di mantenere operativa l’attività commerciale attraverso il pagamento di fornitori e collaboratori”. Non solo, ma secondo il giudicante, “la debitrice ha (…) dimostrato la propria buona fede attraverso i tentativi di regolarizzazione del debito tributario (adesione alla rottamazione quater e richiesta di rateizzazione), non riusciti per l’eccessivo carico finanziario rispetto ai flussi di cassa dell’attività.

 

L’omologazione forzosa

Ergo, per tutti i motivi sopra esposti, visti gli artt. 80, comma 3, secondo periodo, e 81 CCII, il Tribunale di Oristano, ha omologato il concordato minore in continuità proposto dall’imprenditrice sovraindebitata, nonostante il voto negativo dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

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[1] Non costituisce atto in frode, tra i tanti, per il Trib. di Locri, 12 luglio 2025, Est. Cardona. Contra, invece, Corte d’Appello di Genova sent. n. 35/2025 e sent. n. 48/2025 (secondo cui pagare sistematicamente tutti i creditori privati, ma omettere volontariamente di versare le imposte, è atto diretto a frodare le ragioni del creditore, che rende il concordato inammissibile ai sensi dell’articolo 77, in quanto costituisce una forma di preferenza ingiustificata per alcuni creditori a danno di quello rimasto insoddisfatto).

[2] Cfr.: Trib. di Palermo, sent. n. 126 del 8 luglio 2025.

[3] Cfr.: Trib. di Termini Imerese, sent. n. 42 del 19 giugno 2025.

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