Costituisce principio affermato dalle Sezioni Unite[1], quello per cui in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Tale principio è stato ribadito ripetutamente, tanto che oggi può ritenersi consolidato.
Nel caso di specie, la Quinta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ne ritiene sussistono entrambi i presupposti; segnatamente:
- a) assenza di colpa del notificante;
- b) pronta riattivazione del procedimento notificatorio dell’impugnazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.
Può dirsi acclarato, infatti, che la notifica sia stata tentata e poi eseguita presso il medesimo domicilio di studio del difensore della società contribuente: l’indirizzo di destinazione era corretto, ma la consegna a mezzo posta è stata impedita per una vicenda soggettiva ascrivibile al destinatario, posto che nessuno – verosimilmente per le coincidenti festività natalizia – era presente in studio a ricevere l’atto dal messo postale, dando luogo ad una fattispecie di irreperibilità relativa. Presa contezza di tale circostanza, prontamente la notifica ha ricevuto nuovo impulso presso il medesimo indirizzo di destinazione, così da completarsi, con una tempistica che può ritenersi sicuramente ragionevole e caratterizzata da tempestività.
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[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594.