Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 20 novembre 2025, n. 30657.
L’intervento della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 30657, pubblicata il 20 novembre 2025, ha rappresentato un momento cruciale nel diritto tributario, risolvendo un significativo contrasto giurisprudenziale interno alla Sezione Tributaria in merito alla tassazione delle partecipazioni in fondi comuni di investimento immobiliare. La questione di fondo riguarda l’applicazione dell’imposta sostitutiva introdotta dall’art. 32, comma 4-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con particolare riferimento ai criteri di cumulo delle quote detenute da familiari per determinare la soglia di partecipazione “qualificata” (superiore al 5%).
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Il Caso.
L’esame dettagliato delle tesi sostenute dall’Agenzia delle Entrate (ricorrente) e dai contribuenti (controricorrenti) è fondamentale per comprendere la portata della decisione e del principio di diritto affermato. Il contenzioso trae origine dalle istanze di rimborso presentate dai contribuenti, per l’imposta sostitutiva corrisposta per l’anno 2011. L’Amministrazione finanziaria aveva opposto silenzio, ritenendo che i due, rispettivamente padre e figlio, detenessero complessivamente una partecipazione superiore al 5% nei fondi di investimento immobiliare coinvolti. Le Commissioni tributarie di merito avevano dato esito misto: la CTP aveva rigettato la domanda per uno dei fondi e l’aveva accolta nel resto, sul presupposto che i ricorrenti non facessero parte di un unico nucleo familiare avendo residenze diverse. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva integralmente confermato tale sentenza. Contro la decisione favorevole ai contribuenti sulla parte principale della controversia (l’esclusione del cumulo per la diversa residenza), l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione. La disciplina in esame si inserisce nella riforma operata dall’art. 32 del d.l. n. 78/2010. Questa riforma mirava a rafforzare gli obiettivi originari dello strumento finanziario e, in una chiara finalità antielusiva, intendeva scongiurare l’abuso dei fondi immobiliari (i cosiddetti “fondi familiari” o a ristretta base partecipativa) che li trasformavano in strumenti di mero godimento del patrimonio personale anziché di gestione collettiva del risparmio diffuso. Il regime prevedeva, in sintesi, una tassazione più gravosa (regime per trasparenza) per gli investitori non istituzionali che detenessero una quota qualificata (superiore al 5%). Ai fini della determinazione di tale soglia, il comma 3-bis, quinto periodo, stabiliva che si dovesse tenere conto delle partecipazioni imputate ai “familiari” indicati nell’art. 5, comma 5, del TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). L’oggetto specifico del giudizio, l’imposta sostitutiva per il 2011 (disciplina transitoria), richiamava i medesimi criteri di cumulo.
La decisione.
La controversia in Cassazione si è concentrata essenzialmente su due punti: l’interpretazione del criterio di cumulo delle partecipazioni familiari e la legittimità costituzionale della norma transitoria. L’Agenzia delle Entrate denunciava, con i motivi di ricorso, la violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento, criticando la decisione d’appello che aveva dato rilievo alla residenza dei familiari. L’Ufficio sosteneva che l’art. 32, comma 4-bis, e il richiamato comma 3-bis, disponessero in modo inequivocabile che, per determinare il superamento della soglia del 5%, dovessero sommarsi le percentuali detenute dai “familiari” come individuati dal TUIR, senza operare alcun riferimento alla residenza dei soggetti coinvolti. La ratio della previsione, diretta ad evitare che il fondo fosse partecipato da pochi soggetti, si applicava ai familiari a prescindere dalla residenza comune o dalla possibile convivenza. Ritenere che la diversità di residenza fosse sufficiente ad escludere il cumulo avrebbe svuotato di significato la norma antielusiva. L’AdE censurava l’errore della CTR nell’aver ritenuto di poter disapplicare la norma impositiva in considerazione di un preteso principio di irretroattività della imposizione fiscale, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 231/2015). In sostanza, per l’Agenzia, i contribuenti rientravano inequivocabilmente nella fattispecie di cumulo e l’imposta sostitutiva era dovuta.
I contribuenti resistevano al ricorso dell’Agenzia, sostenendo la necessità di una lettura restrittiva della norma e sollevando, in via subordinata, questioni di legittimità costituzionale cui sostenevano la necessità di una lettura costituzionalmente orientata che riconoscesse la possibilità di provare la mancanza della finalità elusiva con riguardo ai rapporti di parentela. In caso contrario, la norma si sarebbe posta in contrasto con il principio di personalità delle obbligazioni tributarie. La norma era incostituzionale nella misura in cui non ancorava la presunzione di fittizietà alla convivenza o alla possibilità di esercitare un controllo sul patrimonio altrui. Sebbene la richiesta di rimborso riguardasse l’anno d’imposta 2011, la detenzione delle quote era relativa all’anno 2010, e l’imposizione era stata disposta “a sorpresa”, dopo la chiusura dell’anno fiscale. Ciò configurava una sostanziale reformatio in peius del regime fiscale, idonea a ledere il legittimo affidamento riposto nel precedente regime agevolativo di modo che veniva eccepita la violazione degli artt. 3, 41, 53, 97 e 117 Cost., deducendo l’irragionevolezza dell’intervento normativo e la lesione della libertà di iniziativa economica privata.
Le Sezioni Unite, nell’affrontare la questione, hanno distinto i due profili: la natura della presunzione e la legittimità costituzionale della norma transitoria. La Corte ha stabilito che la presunzione fissata dal quinto periodo del comma 3-bis ha natura legale relativa. Questo carattere si impone per ragioni sistematiche (il favor dell’ordinamento per le presunzioni relative) e per l’assenza di un’indicazione esplicita della sua natura assoluta nel dettato normativo. Tale conclusione è coerente con la possibilità di chiedere la disapplicazione di norme antielusive tramite interpello (ex art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973).
Tuttavia, il Collegio ha rigettato l’argomentazione centrale dei contribuenti e della CTR di merito: la Corte ha escluso la rilevanza del dato costituito dalla convivenza, dalla residenza o dall’appartenenza al medesimo stato di famiglia tra i soggetti facenti parte dello stesso gruppo familiare. Tale circostanza è stata definita come priva di rilievo o al più di incidenza meramente neutra, in quanto non fornisce alcun elemento concreto idoneo a dimostrare (o meno) l’effettività e l’autonomia delle singole partecipazioni. Assegnare incidenza a queste circostanze avrebbe significato privare la disposizione antielusiva di concreta efficacia. Stabilito che la presunzione è relativa e che la residenza non è sufficiente a superarla, le Sezioni Unite hanno definito con precisione il contenuto della prova contraria, che incombe sul contribuente. Tale prova deve dimostrare che l’intestazione non ha carattere fittizio e che la partecipazione alla singola quota risponde ai caratteri dell’effettività e dell’autonomia.
La prova contraria, che deve essere rigorosa, deve articolarsi sulla convergenza dei seguenti tre indici:
La prova della provenienza effettiva delle risorse finanziarie per l’acquisto. Deve risultare l’origine oggettiva delle somme (es. attività professionale, eredità) e non una provvista predisposta da altro soggetto appartenente al medesimo gruppo familiare.
Il godimento di guadagni e benefici: documentazione del flusso dei guadagni e benefici derivanti dall’investimento, onde escludere che le somme siano state impropriamente convogliate verso altro soggetto partecipe.
L’attività di gestione: prova dell’autonomia delle scelte relative all’an e al quomodo dell’investimento, quali la scelta iniziale, l’individuazione dei fondi, i tempi, le modalità di movimentazione e di dismissione delle quote.
La Corte ha escluso la fondatezza delle eccezioni sollevate dai contribuenti in merito alla legittimità costituzionale del regime transitorio (imposta sostitutiva per il 2011) e per l’effetto ha ribadito che non esiste un limite costituzionale che vieti l’adozione di norme retroattive in materia fiscale, purché rispondano a criteri di razionalità. La norma transitoria era stata dettata da compelling grounds (ragioni “impellenti”) di interesse generale, ovvero la necessità di arginare gli abusi e consentire un graduale passaggio al nuovo sistema. Inoltre, l’intervento era prevedibile, viste le precedenti segnalazioni da parte di Banca d’Italia e Notariato. La norma incide sull’effettiva detenzione delle partecipazioni, indice di concreta capacità contributiva. La pronuncia della Corte Costituzionale n. 231 del 2015, pur essendo una pronuncia di inammissibilità, aveva già operato una disamina chiara che escludeva profili di incostituzionalità.
Conclusioni.
La Corte, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che dovrà procedere a un nuovo esame dei fatti attenendosi al principio di diritto stabilito.
Il principio di diritto in sintesi è:
“In tema di fondi comuni di investimento immobiliare, l’art. 32, comma 3-bis, quinto periodo, d.l. n. 78 del 2010, ha una finalità antielusiva ed integra una presunzione legale relativa, la cui prova contraria incombe su colui che ne contesta l’applicazione. A tal fine, la parte ha l’onere di provare l’effettività e l’autonomia della propria quota di partecipazione al fondo rispetto a quelle degli altri familiari, dimostrando l’originarietà delle fonti di investimento, il godimento dei guadagni e dei benefici derivanti dal fondo, nonché l’autonomia delle scelte sull’an e sul quomodo dell’investimento”.
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