Nota a App. Genova, Sez. III, 22 ottobre 2025.
La Corte d’Appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l’appello del fideiussore. La Corte stabilisce che il termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c. per l’azione contro il garante decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo del debitore principale. Questo momento, stante l’espresso richiamo dell’art. 169 l.fall. all’art. 55 l.fall., determina la scadenza dell’obbligazione. Avendo il creditore proposto istanza contro il garante solo il 26 novembre 2019 , ben oltre i sei mesi dalla data della domanda di concordato (16 maggio 2018) , la Corte dichiara il creditore decaduto dal diritto di escutere la garanzia e revoca il decreto ingiuntivo opposto.
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1. Il fatto: l’opposizione a decreto ingiuntivo e la decisione di primo grado.
La pronuncia in commento trae origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo (n. /2020) ottenuto da un istituto di credito nei confronti del debitore principale e del suo fideiussore . L’opponente (il fideiussore) eccepiva, tra i vari motivi, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust (schema ABI) , la violazione dell’art. 1956 c.c. e, per quanto qui rileva, l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., non avendo l’istituto di credito proposto le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale . Il Tribunale di Genova rigettava l’opposizione . Pur riconoscendo la qualità di consumatore al fideiussore e la conseguente nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. (ex artt. 33 e 36 Codice del Consumo) , il Giudice di prime cure riteneva l’eccezione di decadenza infondata. Il Tribunale, infatti, individuava il dies a quo del termine semestrale nella data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (9 settembre 2019) , ritenendo tempestivo il successivo deposito del ricorso monitorio, avvenuto nello stesso anno .
2. I motivi di appello: la nullità della fideiussione e la decadenza ex art. 1957 c.c..
Il fideiussore proponeva appello avverso la sentenza di primo grado , reiterando l’eccezione di nullità per violazione della disciplina antitrust e lamentando un errore nel calcolo delle somme dovute . Il motivo principale di gravame, tuttavia, atteneva all’erronea individuazione del dies a quo del termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. . Sosteneva l’appellante che la scadenza dell’obbligazione principale – e la conseguente decorrenza del termine semestrale – non dovesse farsi coincidere con la comunicazione della banca, bensì con la data di deposito della domanda di concordato preventivo da parte del debitore principale, avvenuta in data 16 maggio 2018 .
3. La decisione della Corte: l’individuazione del dies a quoper il termine di decadenza.
La Corte d’Appello di Genova accoglie il primo motivo di appello, ritenendolo fondato e assorbente rispetto agli altri. Il Collegio ribalta la statuizione del Giudice di prime cure, affermando che il dies a quo per la decorrenza del termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. deve essere individuato nella data di presentazione della domanda di concordato preventivo . È in quel preciso momento, infatti, che l’obbligazione garantita “può dirsi scaduta“. La Corte giunge a tale conclusione attraverso un’analisi sistematica della disciplina concorsuale, richiamando espressamente la recente giurisprudenza di legittimità sul punto.
4. Concordato preventivo e scadenza dell’obbligazione: il rinvio all’art. 55 l.fall..
Il fulcro argomentativo della sentenza risiede nel rinvio operato dall’art. 169, co. 1, l.fall. (applicabile ratione temporis) all’art. 55, co. 2, l.fall. . L’art. 169 l.fall. estende alla procedura di concordato preventivo, con riferimento alla data di presentazione della domanda, diverse disposizioni proprie del fallimento, tra cui l’art. 55 . Quest’ultimo, al secondo comma, stabilisce che “I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento” . Per effetto di tale rinvio, la presentazione della domanda di concordato produce l’immediata scadenza di tutti i debiti pecuniari del proponente, consentendo così al creditore di agire immediatamente per la tutela delle proprie ragioni, anche nei confronti del fideiussore. La Corte genovese si allinea così al consolidato orientamento della Suprema Corte, citando l’ordinanza n. 8733 del 2025 , secondo cui il termine semestrale ex art. 1957 c.c. decorre “dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l’obbligazione può dirsi scaduta“. Tale interpretazione, ricorda la Cassazione, risponde alla ratio della norma, volta a “evitare che il fideiussore si trovi esposto all’aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia” a causa dell’inerzia del creditore.
5. L’accoglimento dell’appello e la revoca del decreto ingiuntivo.
Una volta fissato il dies a quo al 16 maggio 2018, la Corte rileva come la prima istanza del creditore contro il garante sia intervenuta solo il 26 novembre 2019, data di iscrizione a ruolo del ricorso monitorio . Tale azione risulta, pertanto, ampiamente tardiva rispetto al termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c. In accoglimento dell’appello, la Corte riforma la sentenza impugnata, dichiara il creditore decaduto dal diritto di escutere la garanzia nei confronti del fideiussore e, di conseguenza, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
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