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di Nadia Denisi

Avvocato e PhD

L’EBA ha pubblicato oggi una relazione sul white labelling, ovvero un business model in cui un istituto finanziario collabora con un’altra società (partner), talvolta nemmeno un’impresa finanziaria, per offrire prodotti e servizi con il marchio del partner.
L’EBA ha riscontrato che oltre un terzo delle banche intervistate nel 2025 utilizza questo modello e ha individuato la necessità di azioni di convergenza in materia di vigilanza che saranno portate avanti nel 2026.
Spinte dalla digitalizzazione e dalla platformizzazione, stanno emergendo nuove modalità di accesso ai servizi finanziari, tra cui il white labelling, utilizzato dal 35% delle banche che hanno risposto al questionario di valutazione dei rischi (RAQ) dell’EBA nella primavera del 2025. Il white labelling è un modello di business che prevede che un istituto finanziario (il fornitore) stipuli un accordo con un’altra società finanziaria o non finanziaria (il partner) per offrire uno o più prodotti e servizi finanziari esclusivamente con il marchio del partner. Tradizionalmente i partner erano anch’essi istituti finanziari, ma sempre più spesso si tratta di entità commerciali non regolamentate (ad esempio quelle che gestiscono mercati online).
La relazione illustra le caratteristiche principali del white labelling, fornisce una panoramica dei casi d’uso e identifica le potenziali opportunità e i rischi. Per i consumatori, i rischi includono una minore chiarezza su chi è responsabile del prodotto, il che può rendere più difficile sapere chi contattare o come evitare le frodi. Per le autorità di vigilanza, ciò può significare una minore supervisione diretta di alcuni partner.
La relazione definisce le azioni di follow-up che l’ABE intraprenderà nel 2026 per promuovere un approccio di vigilanza comune nei confronti di questi modelli e migliorare la comprensione da parte dei consumatori, tra cui:
(i) sensibilizzare le autorità di vigilanza, integrando il white labelling nelle priorità di vigilanza delle autorità competenti per il 2026; e
(ii) garantire una comunicazione più efficace ai consumatori per facilitarne la consapevolezza riguardo all’impresa con cui hanno a che fare e alle modalità di presentazione dei reclami.

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