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di Giulia Frisenda

Praticante avvocato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n.173 del 5 novembre 2024, recante il Testo Unico delle Sanzioni Tributarie Amministrative e Penali, il quale rappresenta un significativo passo verso il riordino della normativa, frammentata e farraginosa, in materia di sanzioni tributarie.

Seppur vigenti dal 29 novembre 2024, le disposizioni troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2026, come disposto dall’art. 102 del Testo Unico.

Di seguito si riportano i punti più rilevanti del decreto, che costituiscono le principali innovazioni e direttrici applicative.

 

1. Principi fondamentali

Il Testo Unico ribadisce i principi cardine del diritto tributario, uniformandoli alle esigenze di certezza del diritto e di tutela del contribuente.

  • Principio di legalità (Art. 2): Le sanzioni sono applicabili solo in forza di una legge vigente al momento della violazione. Viene garantita l’applicazione retroattiva della norma più favorevole, salvo che il provvedimento sanzionatorio sia definitivo.
  • Principio di proporzionalità (Art. 7): Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità della violazione, valutando sia la condotta dell’agente che le sue condizioni personali, economiche e sociali.
  • Principio di colpevolezza (Art. 4): La responsabilità sorge solo per condotte dolose o colpose, restando escluse le violazioni derivanti da errore non imputabile al contribuente o da obiettive incertezze normative.
  • Intrasmissibilità agli eredi (Art. 8): L’obbligazione al pagamento della sanzione non si estende agli eredi del trasgressore.

 

2. Sanzioni amministrative

Il decreto fornisce una disciplina organica e uniforme per le sanzioni amministrative tributarie, semplificandone la tipologia e le modalità applicative.

  • Tipologie di sanzioni (Art. 1): Sono previste sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie, come interdizioni e sospensioni dall’esercizio di determinate attività.
  • Ravvedimento operoso (Art. 14): Il contribuente può beneficiare di significative riduzioni delle sanzioni, proporzionate alla tempestività della regolarizzazione. Ad esempio, il pagamento entro 30 giorni riduce la sanzione a un decimo del minimo.
  • Aggiornamento automatico delle sanzioni (Art. 1, comma 4): I limiti delle sanzioni possono essere adeguati ogni tre anni sulla base delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo.

 

3. Sanzioni penali tributarie

La normativa penale tributaria trova nel Testo Unico una sintesi delle fattispecie più gravi e delle relative conseguenze sanzionatorie.

  • Fattispecie aggravate (Art. 27): L’utilizzo di documenti falsi o operazioni simulate comporta un aggravio della sanzione fino al doppio rispetto a quella ordinaria.
  • Concorso di persone (Art. 9): In caso di violazioni compiute da più soggetti, ciascuno risponde in solido, ma è prevista una sola sanzione, con diritto di regresso tra i corresponsabili.
  • Imputabilità (Art. 3): Le sanzioni non si applicano ai soggetti incapaci di intendere e di volere al momento della violazione, in conformità con i criteri del codice penale.

 

4. Procedura di irrogazione delle sanzioni

Il decreto introduce procedure chiare e garantiste per l’irrogazione delle sanzioni tributarie.

  • Notifica e contraddittorio (Art. 18): L’atto di contestazione deve essere motivato e contenere l’invito al contribuente a presentare deduzioni difensive. In assenza di risposta, diviene un provvedimento definitivo.
  • Definizione agevolata (Art. 18, comma 3): Il contribuente può chiudere la controversia con il pagamento di un terzo della sanzione entro i termini previsti per il ricorso.
  • Sanzioni immediate (Art. 20): Per le violazioni collegate a tributi già accertati, le sanzioni possono essere irrogate contestualmente all’avviso di accertamento, senza necessità di un’ulteriore contestazione preliminare.

 

5. Specificità per Imposte sui Redditi e IVA

Il Testo Unico dedica ampio spazio alle sanzioni relative alle principali imposte dirette e indirette.

  • Omessa dichiarazione (Art. 27): È prevista una sanzione minima del 120% dell’imposta non versata, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione varia tra 250 e 1.000 euro.
  • Dichiarazioni infedeli (Art. 28): La presentazione di una dichiarazione con dati errati comporta una sanzione del 70% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 150 euro.

 

6. Strumenti di ravvedimento e agevolazioni

Il decreto prevede strumenti per incentivare la regolarizzazione spontanea e ridurre il contenzioso tributario.

  • Ravvedimento frazionato (Art. 15): Permette il pagamento rateale della sanzione e del tributo, con riduzioni graduate in base ai tempi di versamento.
  • Sospensione delle sanzioni (Art. 24): In presenza di crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, le sanzioni possono essere sospese fino alla definizione della controversia.

 

7. Entrata in vigore e prospettive

Con decorrenza al 1° gennaio 2026, il decreto offre un congruo periodo di adattamento per l’adeguamento delle prassi operative. L’unificazione normativa costituisce un passo decisivo verso una maggiore chiarezza e certezza del diritto tributario.

 

Conclusione

Il Decreto Legislativo n. 173 del 2024 rappresenta un intervento strutturale di primaria importanza, volto a sistematizzare la complessa materia delle sanzioni tributarie, sia amministrative che penali. Mira altresì a coniugare esigenze di rigore con principi di equità e proporzionalità, ponendo le basi per una più efficiente gestione del contenzioso tributario.

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