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di Sara Gionta

Compliance Specialist

In data 8 ottobre 2024, il Consiglio dell’Unione Europea ha formalmente approvato il c.d. “Listing Act Package”, il cui obiettivo è quello di accrescere l’attrattiva dei mercati dei capitali europei e la facilità di accesso delle PMI ai capitali, ridefinendo il quadro della precedente Direttiva 2001/34/CE (“Listing Directive”), modificando la MiFID 2 (Direttiva 2014/65/UE) e i Regolamenti Prospetto, MAR e MiFIR (Regolamenti (EU) 2017/1129, 596/2014 e 600/2014). Tali atti, insieme ad una ulteriore Direttiva sulle strutture con azioni a voto plurimo delle società ammesse nei mercati di crescita per le PMI, formano appunto il Listing Act Package.

Le modifiche rispetto alla precedente normativa MiFID riguardano, prevalentemente, il servizio di ricerca in materia di investimenti, in particolare, le norme sulla separazione tra i servizi di esecuzione e quelli di ricerca, per contrastare in conflitto di interesse derivante dal rapporto tra commissioni di intermediazione e di ricerca. Vengono semplificati i principi di carattere generale, informazione e protezione del cliente della MiFID 2, e regolati gli aspetti legati alla qualifica di “ricerca sponsorizzata dall’emittente”, rilasciata in base al rispetto di un nuovo apposito codice di condotta europeo, che sarà sviluppato e reso disponibile dall’ESMA. Con la revisione vengono altresì adeguate talune disposizioni MiFID 2 in ragione della confluenza di alcuni requisiti contenuti nell’abrogata Listing Directive. Tra le modifiche sostanziali, rilevano anche i nuovi requisiti per garantire la conformità della ricerca in materia di investimenti agli obblighi di tutela del cliente, tra cui l’accordo sulla metodologia di remunerazione, comprensivo del metodo di pagamento adottato e della valutazione annuale della ricerca.

Inoltre, i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione, potranno richiedere la registrazione di un segmento dell’MTF come mercato di crescita PMI, in virtù delle modifiche della definizione di mercato di crescita di MiFID 2 e delle condizioni per la registrazione del segmento di MTF come mercato di crescita per le PMI. Sempre per finalità di raccordo, nella MiFID 2 sono ridefinite, con il nuovo art. 51-bis, le regole per l’ammissione di azioni alla negoziazione su mercati regolamentati.

Per quanto riguarda la disciplina relativa al Regolamento Prospetto, vengono semplificate le soglie di esenzione sia per le offerte pubbliche che per l’ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato, indipendentemente dalle dimensioni dell’offerta, Vengono inoltre introdotti tre nuovi formati di prospetto, ad informativa ridotta.

Infine, le modifiche al MAR comprendono obblighi semplificati di comunicazione e divulgazione per i programmi di riacquisto di azioni proprie, puntualizzazioni sul market sound e adeguamenti alla definizione di informazione privilegiata.

L’adozione da parte del Consiglio dell’UE del pacchetto prevede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE per il quarto trimestre del 2024. Gli atti entreranno in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione e alcune disposizioni saranno soggette a un periodo transitorio da 15 a 18 mesi. Le direttive dell’UE dovranno essere recepite nei quadri legislativi e regolamentari nazionali degli Stati membri dell’UE, i quali avranno tra i 18 e i 24 mesi per recepire le normative nei rispettivi quadri nazionali.

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