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Nota a Cass. Civ., Sez. V, 30 luglio 2024, n. 21214 e 21220.

di Giulia Frisenda

Praticante avvocato

Le ordinanze n. 21214 e n. 21220, entrambe depositate il 30 luglio 2024, dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, sciolgono un annoso punto controverso in tema di presunzioni legali relative ai movimenti bancari, in particolare sui versamenti effettuati su conto corrente da lavoratori autonomi e professionisti.

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 600/1973, invero, l’Amministrazione Finanziaria è legittimata a desumere la sussistenza di maggiori redditi imponibili dalle operazioni bancarie non giustificate, siano esse versamenti o prelevamenti.

Proprio in riferimento a tale disposizione si è consumato un acceso dibattito giurisprudenziale culminato con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/2014.

In precedenza, infatti, la dottrina maggioritaria riteneva che l’art.32 del D.P.R. n.600/1973 si fondasse su una duplice presunzione:

  • una relativa ai versamenti, considerati alla base delle rettifiche e degli accertamenti, qualora il contribuente non avesse dimostrato la loro inclusione nel reddito imponibile o la loro irrilevanza ai fini fiscali;
  • l’altra attinente ai prelevamenti, considerati come ricavi, se il soggetto non li avesse incorporati nelle scritture contabili.

Con la sentenza n. 228/2014, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’incostituzionalità della presunzione legale relativa ai prelevamenti dai conti bancari per i lavoratori autonomi, poichè tali operazioni non hanno, per questa categoria, una correlazione logico-presuntiva con i ricavi, diversamente da quanto avviene invece per i redditi d’impresa.

Tuttavia, la pronuncia della Consulta non ha inciso – apertis verbis – sulla presunzione relativa ai versamenti, che rimangono pienamente soggetti alla presunzione legale di maggiore reddito ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973, salvo prova contraria da parte del contribuente.

Il passaggio cruciale della decisione della Corte Costituzionale si legge nella parte in cui afferma che: “per il reddito da lavoro autonomo non varrebbero le correlazioni logico-presuntive tra costi e ricavi tipiche del reddito d’impresa e il prelevamento sarebbe un fatto oggettivamente estraneo all’attività di produzione del reddito professionale, idoneo a costituire un mero indice generale di spesa”.

All’indomani della pronuncia, la giurisprudenza di merito si è spesse volte orientata verso una lettura estensiva dell’illegittimità costituzionale, ritenendo che essa si applicasse finanche ai versamenti.

Tuttavia, con le ordinanze in commento, la Cassazione ha chiarito che tale interpretazione non può trovare accoglimento.

In entrambe le pronunce, la Cassazione, rigettando il ricorso del contribuente, riafferma un principio già consolidato: la sentenza della Corte Costituzionale ha riguardato esclusivamente i prelevamenti, mentre la presunzione legale sui versamenti resta valida per tutti i contribuenti, compresi i lavoratori autonomi.

In particolare, il professionista o lavoratore autonomo sottoposto ad un accertamento sui versamenti bancari è tenuto a dimostrare, in modo specifico e analitico, la non riferibilità di tali operazioni a redditi imponibili.

In caso contrario, i versamenti devono essere considerati parte integrante della base imponibile, come già precisato in precedenti pronunce della stessa Corte (una tra le tante: Cass. n. 38691/2021).

Le ordinanze n. 21220 e n. 21214, pertanto, confermano la validità della presunzione legale bancaria sui versamenti per i lavoratori autonomi e chiariscono che la sentenza della Corte Costituzionale n.228/2014 ha inciso esclusivamente sulla presunzione relativa ai prelevamenti.

Come si legge nelle predette ordinanze, speculari nel testo: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, primo comma, n.2, D.P.R. n.600/1973 , non viene meno all’esito della sentenza Corte cost., n. 228/2014, posto che le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento operano nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando in concreto che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29572). Resta, quindi, invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 D.P.R. ult. cit. con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili”.

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