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di Elisabetta Tarantino

Consulente legale d'impresa

In data 5 luglio 2024 è stata pubblicata, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – “CSDDD”).

La CSDDD mira ad assicurare che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l’individuazione, e, ove necessario, l’attribuzione di priorità, la prevenzione, l’attenuazione, l’arresto, la minimizzazione e la riparazione degli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull’ambiente connessi alle attività delle società stesse nonché alle attività delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali nelle catene di attività cui le società partecipano, e garantendo che le persone colpite dal mancato rispetto di tale obbligo abbiano accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso.

A tal fine, la Direttiva in oggetto stabilisce norme in materia di:

  • obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell’ambito delle proprie attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società;
  • responsabilità conseguenti alla violazione di detti obblighi;
  • obblighi che incombono sulle società di adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello e della strategia aziendali della società con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l’accordo di Parigi.

 

Ambito di applicazione

La CSDDD si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato membro e soddisfano una delle condizioni seguenti:

  1. avere avuto, in media, più di 1 000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 000 000 EUR nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio;
  2. pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), essere la società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti minimi nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio consolidato;
  3. aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22 500 000 EUR nell’ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale, e a condizione di aver registrato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha registrato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 80 000 000 EUR nell’ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale.

La CSDDD si applica, inoltre, alle società che sono costituite in conformità della normativa di un paese terzo e soddisfano una delle condizioni seguenti:

  1. avere generato un fatturato netto superiore a 450 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio;
  2. pur senza raggiungere il limite minimo di cui alla lettera a), essere la società capogruppo di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale limite minimo nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio;
  3. aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un’identità comune, un concetto aziendale comune e l’applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22 500 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio; e a condizione di avere generato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha generato un fatturato netto superiore a 80 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio.

Se la società capogruppo ha come attività principale la detenzione di azioni in filiazioni operative e non è coinvolta nell’adozione di decisioni gestionali, operative o finanziarie che interessano il gruppo o una o più delle sue filiazioni, può essere esentata dall’adempimento degli obblighi di cui alla presente direttiva.

La Direttiva si applica alle società che soddisfano le condizioni di cui sopra solo se tali condizioni sono soddisfatte per due esercizi consecutivi.

La Direttiva non si applica ai FIA né agli OICVM.

 

Entrata in vigore

La CSDDDD entrerà in vigore il 25 luglio 2024 tuttavia, il termine per il recepimento delle relative disposizioni da parte degli Stati membri è fissato al 26 luglio 2026.

Tali disposizioni, una volta adottate dagli stati membri, saranno applicate alle società a partire dal 26 luglio 2027.

Tale termine è ulteriormente esteso di uno o due anni, a seconda dei casi, per le società che raggiungono soglie inferiori di fatturato e di dipendenti.

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