In data 19 marzo 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro.
I bonifici istantanei (“Instant payments”, di seguito IP) sono una forma di pagamento che permette il trasferimento dei fondi in pochi secondi, a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno. Sono stati introdotti nell’Eurozona già nel 2017, tuttavia, nonostante gli sforzi del settore dei pagamenti, non hanno riscontrato una elevata diffusione.
Al fine di assicurare il corretto funzionamento di tali strumenti e di creare un mercato integrato europeo, il Regolamento (UE) 2024/886 modifica il Regolamento SEPA, prevedendo l’obbligo di rendere gli IP in euro universalmente disponibili alle stesse condizioni dei bonifici tradizionali non istantanei in euro, disciplinando sia i temi di trasparenza legati alle commissioni di invio e ricezione, sia quelli di cybersecurity relativamente alle verifiche di corrispondenza del beneficiario, nonché quelli di antiriciclaggio ai fini dell’individuazione di persone o entità sanzionate con sanzioni finanziarie mirate.
Vengono pertanto introdotte nuove definizioni al fine di estendere ed uniformare la disciplina, mentre dal punto di vista sanzionatorio, viene demandato agli Stati membri l’adattamento delle prescrizioni nazionali. I requisiti necessari per offrire il servizio di IP sono:
- l’utilizzo di tutti i preesistenti canali di disposizione di ordine di pagamento;
- la verifica delle condizioni necessarie per l’effettuazione dell’operazione;
- la disponibilità dell’importo sul conto del beneficiario entro 10 secondi dalla ricezione dell’ordine;
- la corrispondenza tra le date di valuta dell’accredito;
- l’immediata informativa al pagatore, o se del caso al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, dell’esito dell’operazione.
Le eventuali commissioni applicate al servizio non possono essere maggiori di quelle applicate alle corrispondenti forme di pagamento ordinarie e il servizio di verifica deve essere offerto a titolo gratuito.
È inoltre prevista la possibilità di fissare un massimale trasferibile su base giornaliera o per singola operazione, che può essere in ogni momento modificato.
Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento (di seguito PSP) del pagatore non riceva conferma della messa a disposizione dei fondi sul conto del beneficiario, è obbligato a riportare il conto del pagatore allo stato antecedente l’operazione.
È infine offerta la possibilità di inviare più ordini di pagamento come pacchetto, senza imporre limiti più bassi di quelli già previsti per pacchetti di altri bonifici.
Sotto il profilo antifrode, è stata introdotto l’obbligo di verifica del beneficiario in caso di bonifico (cd. Verification of Payee, di seguito VOP), sia istantaneo che non: immediatamente dopo che l’utente ha inserito le informazioni relative al beneficiario e prima dell’autorizzazione dell’operazione, infatti, il PSP del pagatore deve inviare una richiesta di verifica dei dati al PSP del beneficiario, il quale deve controllare la corrispondenza dei dati e informare di eventuali disallineamenti (no match o close match). Il PSP del pagatore ha poi l’obbligo di informare l’utente dell’esito della VOP. In caso di inadempimento di tali obblighi, è previsto il rimborso del pagatore o il risarcimento del PSP del pagatore da parte del PSP del beneficiario.
Per i soli clienti non consumatori è prevista la possibilità di rinunciare al servizio di verifica, dietro la presa visione dell’apposita informativa.
Vengono anche introdotti nuovi controlli antiriciclaggio, in quanto è attesa la verifica quotidiana degli utenti nelle liste di persona o entità soggette a misure restrittive finanziarie mirate.
Viene altresì modificato il Regolamento sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione, prevedendo l’obbligo di prestare gli IP transfrontalieri in euro ad un prezzo uguale o inferiore rispetto ad un trasferimento transfrontaliero ordinario in euro.
Anche la Direttiva 2015/2366 (PSD 2) è impattata dalle modificazioni del Regolamento (UE) 2024/886 dirette ad assicurare una gestione completa dei rischi da parte degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica. Sono infatti oggetto di tale aggiornamento le disposizioni in materia di tutela dei fondi degli utenti, di dispositivi di governo societario, di continuità operativa e di partecipazione a sistemi di pagamento designati. È previsto, infatti, che in caso di mancato trasferimento al beneficiario, gli istituti di pagamento diano la possibilità di depositare i fondi depositati presso una banca centrale, mentre gli IMEL garantiscano la separazione dei fondi degli utenti con quelli di una qualsiasi persona fisica e che tali fondi siano coperti da garanzia.
Da ultimo, viene rivista anche della Direttiva 98/26/CE (SFD), al fine di assicurare un’effettiva parità di condizioni ai partecipanti a sistemi di pagamento designati dagli Stati membri e agevolare la diffusione degli IP, includendo gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica nell’elenco delle entità che rientrano nella definizione di “ente” (UE) 2024/886, determinandone così l’inclusione nei partecipanti a un sistema di pagamento.
Il Regolamento entrerà in vigore l’8 aprile 2024.
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