In data 6 marzo 2024 è stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Regolamento (UE) 2024/818 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda l’estensione delle misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie delle controparti centrali (CCP).
In particolare, il Regolamento delegato è stato modificato al fine di prorogare di ulteriori 6 mesi – fino al 7 settembre 2024 – la previsione che consente di ampliare temporaneamente l’insieme delle garanzie ammissibili per i partecipanti diretti non finanziari attivi sui mercati regolamentati del gas e dei derivati, includendovi le garanzie bancarie non assistite da garanzie reali.
Ciò al fine di garantire il regolare funzionamento, nelle circostanze attuali, dei mercati finanziari e dell’energia dell’Unione e alleviare la pressione sulla liquidità delle controparti non finanziarie attive nei mercati regolamentati del gas e dell’energia elettrica compensati da CCP stabilite nell’Unione. Gli sviluppi politici e del mercato hanno, infatti, condotto ad aumenti significativi dei prezzi e della volatilità sui mercati dell’energia, che a loro volta hanno determinato notevoli incrementi dei margini da parte delle CCP allo scopo di coprire le relative esposizioni. Tali incrementi dei margini hanno creato tensioni in materia di liquidità per le controparti non finanziarie, che solitamente dispongono di attività meno numerose e meno liquide per soddisfare i requisiti di margine. Di conseguenza tali controparti non finanziarie sono state costrette a ridurre le loro posizioni o a lasciarle con una copertura non adeguata, il che le espone a ulteriori variazioni di prezzo.
In tale contesto si inserisce anche la proposta della Commissione del 7 dicembre 2022 che prevede di modificare l’articolo 46, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) per consentire che le garanzie bancarie e le garanzie pubbliche siano considerate ammissibili come garanzie altamente liquide, fatte salve determinate condizioni. A seguito di tale modifica, le CCP, comprese le CCP che compensano derivati sull’energia, potrebbero consentire ai loro partecipanti diretti e ai relativi clienti di utilizzare una gamma più ampia di garanzie per soddisfare le richieste di margini da parte delle CCP, il che eviterebbe inutili tensioni di liquidità per tali partecipanti diretti e clienti.
In considerazione di tale proposta e al fine di evitare una potenziale discontinuità nel trattamento delle garanzie prima che sia noto l’esito dei negoziati sulle modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare sulla modifica dell’articolo 46, paragrafo 1, il legislatore europeo ha ritenuto opportuno prorogare di ulteriori sei mesi le misure temporanee di emergenza.
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Consulente legale d’impresa, con esperienza in materia di compliance e regolamentazione bancaria, dei mercati finanziari e assicurativa.