Per il Tribunale di Ferrara (provvedimento del 26 giugno 2023), in presenza di istanza di liquidazione giudiziale, la circostanza che il termine per il deposito dell’accordo sia limitato a sessanta giorni (non prorogabili) ai sensi dell’art. 44 CCII, non presenta alcuna dissonanza con la misura del diverso termine di novanta giorni assegnato agli Enti fiscali per aderire alla proposta, né comprime il diritto del debitore, giacché la legge precisa che la proposta possa e debba essere trasmessa agli Enti già nella fase delle trattative. Spetta, quindi, al debitore che intende “ristrutturarsi” l’onere di organizzare la propria attività in modo da rispettare le norme, anche prevedendo la eventuale proposizione di istanza di liquidazione giudiziale, e non potendo dare per scontata in ogni caso la concessione della proroga delle richieste misure protettive. Diversamente, argomenta il Tribunale, il termine concesso ai sensi dell’art. 44 CCII diverrebbe un temine “mobile” che dipende da quando il debitore, pur a conoscenza della scadenza del termine, decide di comunicare la sua proposta agli Enti fiscali che, se non aderenti, vedrebbero compresso il loro diritto a proporre opposizione entro trenta giorni dal deposito del ricorso presso il Registro delle Imprese, una volta maturata la fattispecie di cui all’art. 63, comma 2 bis CCII (ovvero il vano decorso dei novanta giorni dalla formale comunicazione della proposta).
Fatte queste premesse di carattere generale, sotto il profilo della buona fede del debitore nell’approcciarsi alla ristrutturazione, il Tribunale distingue l’ipotesi in cui il debitore cerca un contatto con gli enti solo dopo avere chiesto e ottenuto il termine di cui all’art. 44 CCII, dall’ipotesi de qua in cui lo stesso ha, ben prima della richiesta di termine, iniziato le trattative con gli Enti. Proprio la circostanza che il debitore abbia tempestivamente attivato un leale e collaborativo contraddittorio con gli enti, ha spinto il Tribunale ad optare, a fronte del deposito del ricorso per omologa ed in assenza del pieno decorso del termine di cui all’art. 63 CCII, per la fissazione di una udienza di comparizione delle parti che consentisse lo spiegarsi del termine di novanta giorni e, successivamente di quello per eventuali opposizioni.