Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 6 febbraio 2023, n. 3575.
Massima redazionale
L’art. 195, comma 1, legge fall. prevede che, ai fini dell’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa «il trasferimento della sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente l’apertura del procedimento non rileva ai fini della competenza». La norma, di tenore coincidente con il disposto degli artt. 9, comma 2, e 161, comma 1, legge fall., in materia di fallimento e concordato preventivo, evidenzia la volontà del legislatore di rendere operante, anche nell’ambito della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, il generale principio secondo cui è precluso all’imprenditore in crisi sottrarsi al proprio giudice naturale attraverso il trasferimento della sede.
L’art. 209 legge fall., nel prevedere che «il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell’art. 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l’impresa ha la propria sede principale», si limita a riferirsi al luogo dove l’impresa ha la propria sede e non ripete la stessa formula di irrilevanza del trasferimento infrannuale della stessa. Il tenore della norma non è casuale ed è dettato dall’intenzione di escludere che una simile attività, effettuata durante lo svolgimento della procedura concorsuale, vada compiuta tornando a rinnovare la valutazione in ordine all’individuazione del giudice competente piuttosto che facendo riferimento al tribunale la cui competenza si è cristallizzata al momento del passaggio in giudicato della dichiarazione di insolvenza. Ciò in applicazione del generale principio di unitarietà della procedura concorsuale, a mente del quale fasi diverse della stessa procedura concorsuale non possono svolgersi di fronte ad autorità giudiziarie differenti.
Ne discende che è la declaratoria di insolvenza che “segna” la competenza del tribunale a conoscere degli aspetti rimessi dalla legge alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria nell’ambito di un procedimento di liquidazione diretto dall’autorità amministrativa, senza che il maturarsi di tempistiche diverse nel corso della procedura (quale il superamento dell’anno a seguito del trasferimento della sede) possano condurre all’introduzione di fasi successive alla dichiarazione di insolvenza presso un differente tribunale.
In altri termini, è al momento della dichiarazione di insolvenza che assume rilievo e deve essere effettuata l’indagine in ordine al trasferimento della sede principale nell’anno antecedente l’apertura del procedimento. Pertanto, l’art. 209 legge fall., laddove prevede che il commissario deposita lo stato passivo presso la cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede principale, non può che intendersi come riferito al tribunale già individuato come competente, ai sensi dell’art. 195, comma 1, legge fall., ad accertare lo stato di insolvenza. Un eventuale deposito dello stato passivo presso la cancelleria di un diverso tribunale, effettuato dal commissario in violazione di questa regola, non vale ad attribuire a quest’ultimo la competenza a conoscere delle relative impugnazioni.
Seguici sui social:
Info sull'autore