Nota a Trib. Padova, Sez. I, 7 giugno 2022.
Massima a cura del Dott. Andrea Fontana e dell’Avv. Andrea Olivieri.
Nel corso del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa ex D.L. n. 118/2021, il Tribunale, ove l’esperto dia atto della funzionalità della proroga del termine e della congruità della proroga richiesta dal debitore e, quindi, del prolungamento delle misure protettive e cautelari ai fini del buon esito delle trattative in atto, può prorogare ex art. 7, comma 5, D.L. n. 118/2021 l’efficacia delle misure protettive e cautelari di ulteriori 120 giorni, oltre alla sospensione feriale.
Qui il provvedimento.