Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 11 aprile 2022, n. 11550.
di Donato Giovenzana
Le Sezioni Unite, richiamato il principio secondo cui la nullità della notifica del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada “può dirsi sanata, per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., soltanto dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione“, per il che la nullità della notifica del verbale “rimane perciò sanata soltanto dal tempestivo esercizio della facoltà di opposizione ….” in quanto “A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica“, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“La nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo – che è quello della conoscenza legale dell’atto volta all’utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione – soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell’interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l’opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l’invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l’amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l’esercizio del potere sanzionatorio“.
Qui la sentenza.