Nota a ABF, Collegio di Napoli, 11 febbraio 2022, n. 2583.
di Donato Giovenzana
La questione sottoposta all’esame del Collegio attiene alla legittimità dei prelievi in contanti in misura superiore all’importo massimo stabilito per i pagamenti in contanti e alla responsabilità dell’intermediario derivante dal rifiuto di un prelievo in contanti di euro 2.000,00.
L’intermediario si è limitato a eccepire il carattere anomalo dell’operazione di prelievo rispetto a una corretta e ordinaria gestione del rapporto finanziario, ma non ha chiarito gli elementi rilevati a fondamento dell’asserita anomalia dell’operazione rispetto alla normale operatività del conto, né ha precisato le ragioni del blocco dell’operazione e della insufficienza del “questionario di adeguata verifica rafforzata” compilato dal ricorrente. Né la documentazione offerta in comunicazione reca copia della documentazione contrattuale e del questionario di adeguata verifica compilato dal ricorrente. L’art. 18 D.L. n. 124 del 2019, collegato alla legge di Bilancio 2020, ha introdotto, per i pagamenti, la graduale riduzione del limite di utilizzo di contanti da euro 2.000 a euro 1.000 per singola transazione. Il limite di euro 2.000 è stato stabilito dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; il limite di euro 1.000 dal 1° gennaio 2022 con conseguimento di una soglia di divieto di trasferimenti di contante fissata a euro 999,99. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – come risulta dalla FAQ n. 8 “prevenzione dei reati finanziari” reperibile sul sito internet – ha riconosciuto l’ammissibilità di prelievi e/o versamenti bancari di importo superiore al limite stabilito per le operazioni in contanti perché tali operazioni non configurano un trasferimento tra soggetti diversi.
Pertanto, il ricorrente aveva diritto, in data 22.06.2020, a prelevare l’importo di euro 2.000. La legittimità dei controlli effettuati dall’intermediario deve essere accertata con riferimento alle disposizioni normative di seguito indicate. Ai sensi dell’art. 35 d. lgs 231/2007, in presenza di operazioni “sospette” – ovvero operazioni di prelievo o di versamento in contanti di importi non coerenti con il profilo di rischio assegnato al soggetto – gli intermediari sono obbligati alla segnalazione delle operazioni agli organi competenti per gli accertamenti ai fini dell’antiriciclaggio. Il successivo art. 42 d. Lgs. n. 231/2007 ha imposto agli intermediari lo svolgimento di un’attività di adeguata verifica, prevedendo che in caso di “impossibilità oggettiva” di esecuzione di tale attività l’intermediario non è tenuto a dare esecuzione all’operazione richiesta.
Nel caso sottoposto all’esame di questo Collegio, tuttavia, l’intermediario non ha prodotto alcuna allegazione inerente alla consueta operatività del conto del ricorrente si ché nulla può desumersi a fondamento dell’asserita anomalia dell’operazione. Né ricorre alcuna ipotesi di impossibilità oggettiva di esecuzione dell’adeguata verifica, perché è pacifico tra le parti che il ricorrente ha compilato il questionario sottopostogli dall’intermediario.
Il ricorrente ha formulato, in via principale, la domanda di condanna dell’intermediario a “ripristinare” il servizio di prelievo/versamento del denaro contante. La richiesta è diretta a ottenere la condanna a un facere specifico e, come tale, configura una statuizione preclusa all’Arbitro.
Appare al Collegio tuttavia possibile, nel caso di specie, procedere a una sua interpretazione che, al di là del suo tenore letterale, abbia a oggetto l’accertamento del diritto fatto valere dal ricorrente che, in ragione delle considerazioni che precedono, deve ritenersi sussistente.
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