2 min read

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 5 giugno 2020, n. 10820.

di Donato Giovenzana

 

La Suprema Corte, a proposito del rapporto tra ordinanza di assegnazione nel processo esecutivo e fallimento del debitore esecutato, precisato che  

  • la procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore non già – come accade nelle altre forme dell’esecuzione forzata – attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo. Questo trasferimento avviene per effetto dell’ordinanza prevista dall’art. 553 c.p.c., e consiste in un mutamento del soggetto attivo dell’obbligazione dovuta dal terzo pignorato. Se dunque scopo dell’espropriazione di somme di denaro è quello di trasferire un credito dal debitor debitoris al creditore procedente; e se l’ordinanza di assegnazione realizza questo trasferimento, deve concludersi che, con la pronuncia di quella ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definita;

  • quanto al giudizio di opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione, neppure di esso il fallimento del debitore esecutato provoca l’improcedibilità. Il suddetto giudizio, infatti, investe la regolarità di un atto del procedimento esecutivo e non ha ad oggetto pretese verso il fallimento, nemmeno nel caso in cui (nei giudizi soggetti ratione temporis al regime introdotto dall’art. 1, comma 20, n. 4, della I. 24 dicembre 2012, n. 228) l’opposizione avesse ad oggetto il subprocedimento di accertamento del credito dell’esecutato verso il terzo. In tal caso, infatti, l’opposizione avrebbe ad oggetto l’accertamento dell’esistenza d’una ragione di credito del fallimento, e non di un debito del fallimento; con la conseguenza che il relativo giudizio sfugge al divieto di azioni esecutive individuali di cui all’art. 51 I. fall., né, d’altro canto, l’interesse del creditore all’accertamento dell’obbligo del terzo viene meno per effetto del fallimento del debitore (così già Sez. 3 – , Ordinanza n. 9624 del 19/04/2018, Rv. 648425 – 01, in motivazione),

nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, ha enunciato il seguente principio di diritto:  

  • nell’espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell’ordinanza di assegnazione, né la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione; non spetta al giudice dell’opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi dell’art. 44 I. fall., in considerazione del momento in cui vennero effettuati“.

 

Qui la sentenza.