Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione
QUESTIONI DI DIRITTO CIVILE ALL’ESAME
DELLE SEZIONI UNITE
Interessi moratori e determinazione del
tasso soglia usurario: tra giurisprudenza,
dottrina ed istruzioni alle banche
Corte di Cassazione
Roma, 12 febbraio 2020, ore 14,30
Aula Magna (II piano)
Presentazione dell’incontro
GIOVANNI SALVI
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
DOMENICO CARCANO
PRESIDENTE AGGIUNTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
GIOVANNI GIACALONE
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Introduce
CARLO DE CHIARA
PRESIDENTE DI SEZIONE, PRIMA SEZIONE CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE
Ne discutono
GUIDO MERCOLINO
CONSIGLIERE PRIMA SEZIONE CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE
L’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite
CLAUDIO COLOMBO
PROF. ORD. DIRITTO CIVILE – UNIVERSITÀ DI SASSARI
Interessi moratori e disciplina antiusura
ALBERTO FRANCO POZZOLO
PROF. ORD. ECONOMIA POLITICA – UNIVERSITÀ ROMA TRE
ABF ROMA
Base di calcolo del TEG e del TEGM e gli effetti
delle diverse alternative
MARILENA GORGONI
CONSIGLIERE TERZA SEZIONE CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE
Sulla cumulabilità di interessi corrispettivi e
moratori
STEFANO PAGLIANTINI
PROF. ORD. DIRITTO CIVILE – UNIVERSITÀ DI SIENA
I profili eurounitari e le conseguenze del
superamento della soglia
Report a cura di
LUIGI LA BATTAGLIA
MAGISTRATO ADDETTO ALL’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA
CORTE DI CASSAZIONE
Oggetto: con l’ordinanza n. 26946 del 22/10/2019, le Sezioni Unite sono state chiamate a verificare l’applicabilità della normativa antiusura agli interessi moratori e la conseguente rilevanza dell’avvenuto superamento del tasso soglia.
La questione è stata prevalentemente risolta in senso affermativo dalla giurisprudenza di legittimità, salvo che per i rapporti già esauriti al momento dell’entrata in vigore della L. n. 108/1996, sulla scorta della lettera dell’art. 644 c.p., comma 1, e dell’art. 1815 c.c., che non distinguono gli interessi corrispettivi da quelli moratori, nonché dell’art. 1224 c.c., comma 1, ove prescrive che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale allora gli interessi moratori avrebbero dovuti essere corrisposti nella stessa misura. L’ordinanza n. 27442 del 30/10/2018, dopo aver approfondito la questione, considerando anche l’origine storica dell’usura, ha ribadito la tesi dell’inclusione degli interessi moratori tra i costi rilevanti per il superamento della soglia usuraria, sia riaffermando che l’art. 644 c.p. e l’art. 2 della L. n. 108/1996 non giustificano alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e moratori e che la compresenza di due disposizioni codicistiche, l’art. 1282 per i primi e l’art. 1224 per i secondi, è solo il retaggio dell’unificazione del codice civile con quello del commercio, che risolvevano in termini diversi il problema della decorrenza degli effetti della mora, sia sottolineando, con il richiamo della relazione di accompagnamento della L. n. 24/2001, l’omogeneità della funzione economica degli interessi, giacché entrambicostituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, rispettivamente, volontariamente ed involontariamente; e ciò nonostante la funzione giuridica specificamente attribuita agli interessi moratori sia quella di risarcire il danno patito dal creditore per il ritardo nel pagamento di un debito pecuniario ed indipendentemente dalla possibilità che la fonte degli interessi sia tanto legale quanto convenzionale, incidendo tale diversità solo sulla forma in relazione alla misura dei medesimi.
L’ordinanza ha provocato reazioni critiche nella dottrina e nella giurisprudenza di merito, sviluppatesi prevalentemente attorno ad una diversa chiave di lettura di taluni dei suoi assi argomentativi: a) l’ambiguità dell’art. 644 c.p., nella parte in cui alludendo alla corrispettività sembrerebbe escludere gli interessi moratori e riguardare solo quelli corrispettivi, per poi abbandonare ogni distinzione quando, ai fini della base di calcolo, impone di tener conto delle “remunerazioni a qualsiasi titolo”; b) l’orientamento della Banca d’Italia e del MEF che, col decreto del 25/03/2003, nel procedere alla rilevazione del TEGM di cui alla L. n. 108 del 1996,art. 2, comma 1, esclude costantemente dalla base di calcolo gli interessi moratori, attribuendo una finalità meramente conoscitiva alla rilevazione del relativo tasso medio, periodicamente compiuta dall’Autorità di vigilanza (esclusione ritenuta fondata, perché gli interessi moratori sono solo eventuali e perché sottoporli alla disciplina dell’usura comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla pattuizione di penali una tantum, aventi analoga funzione, ma sottratte all’ambito di operatività della L. n. 109 del 1996; c) l’art. 19 della dir. n. 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, il quale, nel disciplinare il calcolo del TAEG, sia pure ai soli fini della trasparenza delle condizioni contrattuali ─ precisata dalla Corte di Giustizia CGUE, 19/12/2019, C – 290/19, escludendo che il TAEG possa essere indicato mediante un intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo, piuttosto che attraverso un tasso unico ─ esclude dal computo dei costi le eventuali penali che il consumatore
sia tenuto a pagare per l’inadempimento degli obblighi previsti dal contratto, con conseguente necessità di individuare un parametro per la valutazione del carattere usurario degli interessi moratori, una volta ritenuto inadatto il tasso medio rilevato a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia, perché non vincolante e perché la rilevazione è ripresa solo negli ultimi anni, dopo un lungo periodo di sospensione.
Che l’omogeneità dei dati in base ai quali devono essere calcolati il TAEG applicabile al contratto concretamente stipulato tra le parti ed il TEGM sia rilevante ai fini della verifica del superamento del tasso soglia emerge dalla soluzione adottata con riferimento alla Commissione di Massimo Scoperto (CMS). Al riguardo, le SS. UU. (20/06/2018, n. 16303) hanno affermato che occorre procedere alla separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente applicata (intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento) rispettivamente con il tasso-soglia e con la “commissione soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione media indicata nei decreti ministeriali, compensando poi l’importo dell’eventuale eccedenza della commissione in concreto praticata con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Del pari rilevanti, ai fini della verifica dell’avvenuto superamento del tasso soglia, si rivelano la questione dell’eventuale cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori e quella della sorte del contratto che preveda la corresponsione di interessi usurari, tenendo a mente che sulla prima incide anche l’accezione di “cumulo”, come è dimostrato dalla sent. n. 26286 del 17/10/2019 e dall’ord. n. 17447 del 28/06/2019: un conto è, ad esempio, il conteggio di interessi moratori sugli interessi scaduti, cioè su una somma già precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi, altro è che, tenuto conto dell’esigenza di avvalersi di formule matematiche ove gli interessi siano a saggio variabile, il tasso degli interessi moratori si ottenga incrementando in termini percentuali quello degli interessi corrispettivi.
Metodologia: in vista dell’esame della questione da parte delle Sezioni Unite civili della Corte, è opportuna una riflessione, con il metodo della “tavola rotonda”, a mezzo del confronto con la dottrina e i pratici, in merito alla corretta configurazione ed all’ambito effettivo di operatività degli elementi da prendere a base per rapportare eventualmente al tasso soglia usurario gli interessi moratori ed il loro eventuale cumulo con quelli corrispettivi.
Si ringrazia per il supporto l’OperFOR (Osservatorio per la formazione ingegneristico- ambientale, giuridicoeconomica permanente) di UniSalento.
Destinatari: l’incontro è destinato ai Consiglieri e ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i magistrati di merito, nonché agli avvocati e agli altri professionisti ed è aperto alla partecipazione dei docenti universitari e di ogni altro interessato. Tenuto conto che il dibattito riguarda tematiche sia di sistematica generale, sia di stringente attualità sul piano delle applicazioni pratiche, la frequenza dell’incontro è indirizzata anche ai laureati in tirocinio presso la Corte, la Procura Generale della Corte e gli Uffici Giudiziari romani.
Responsabili del corso: Giovanni Giacalone, AngelinaMaria Perrino, Valeria Piccone
Ufficio dei referenti per la formazione decentrata – Tel. 06 68832337-2125