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Nota a App. Lecce, Sez. I, 29 ottobre 2026, n. 54

Massima redazionale

Ai fini della dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell’impresa minore di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, l’imprenditore può assolvere il relativo onere probatorio anche mediante documentazione diversa dai bilanci degli ultimi tre esercizi, non avendo questi ultimi natura di prova legale. La verifica dell’insussistenza dei presupposti soggettivi per l’assoggettamento alla liquidazione giudiziale può essere compiuta sulla base di qualsiasi elemento documentale idoneo a fornire una rappresentazione attendibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, ivi compresi documenti camerali, previdenziali, catastali e bancari, purché valutati nel loro complesso e nella loro convergenza indiziaria.

(Nella specie, la Corte ha ritenuto che, in assenza dei bilanci d’esercizio, la documentazione prodotta, costituita dalla visura camerale, dalla certificazione INPS attestante la cessazione della posizione previdenziale, dagli estratti conto bancari privi di movimentazioni, dalla documentazione catastale e da quella relativa all’esposizione debitoria complessiva, fosse sufficiente, ove valutata unitariamente, a ricostruire la situazione economico-patrimoniale dell’impresa e a ritenere dimostrato il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII).

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Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è inammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta per la prima volta in sede di impugnazione, trattandosi di domanda nuova fondata su presupposti soggettivi e oggettivi diversi rispetto a quelli della liquidazione giudiziale. La natura devolutiva del reclamo non consente l’introduzione di una procedura concorsuale diversa da quella richiesta nel giudizio di primo grado, atteso che l’ammissibilità della domanda comporterebbe l’elusione della fase introduttiva del procedimento prevista dal Codice della crisi e la compressione del diritto di difesa del debitore in relazione ai presupposti specifici della procedura non previamente dedotta.

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