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Nota a Trib. Verbania, 24 agosto 2026.

Segnalazione a cura dell'Avv. Antonio Tripodi.

di Giulia Turato

Avvocato

La vicenda trae origine da un’ordinanza di vendita che, nel descrivere lo stato occupativo dell’immobile oggetto di esecuzione, indicava il bene come gravato da un contratto di locazione opponibile alla procedura sino al 30 giugno 2030.

Il dato, tuttavia, non corrispondeva a quanto era già emerso nell’ambito della medesima procedura esecutiva, nella quale era stata accertata la non opponibilità del contratto di locazione alla procedura per viltà del canone. Errore, dunque, inerente una caratteristica giuridicamente rilevante del bene.

Successivamente, interveniva l’aggiudicazione, nell’ambito della quale l’aggiudicatario formulava la propria offerta sulla base della rappresentazione dell’immobile contenuta nell’ordinanza di vendita, e dunque considerando il bene come gravato da un contratto di locazione opponibile alla procedura sino al 30 giugno 2030.

Proprio tale circostanza assumeva rilievo centrale nella prospettazione degli esecutati.

L’erronea indicazione dello stato giuridico dell’immobile non era, infatti, rimasta confinata all’ordinanza di vendita, ma aveva accompagnato lo svolgimento della gara, incidendo sulla rappresentazione del bene posta a disposizione dei potenziali offerenti e, conseguentemente, sull’esito della procedura competitiva.

Su tale presupposto, gli esecutati proponevano opposizione agli atti esecutivi, contestando il verbale di aggiudicazione e chiedendo la sospensione della prosecuzione della procedura.

La questione, quindi, non riguardava più soltanto l’errore contenuto nell’ordinanza di vendita: il vizio dell’ordinanza di vendita, una volta propagatosi sino all’aggiudicazione, resta definitivamente coperto dalla decadenza dall’art. 617 c.p.c.?

Il Tribunale di Verbania ritiene l’opposizione inammissibile.

Il G.E. richiama innanzitutto una pronuncia della Corte Suprema di Cassazione[1], secondo cui il vizio propagatosi agli atti successivi può essere fatto valere oltre la fase in cui si è verificato solo in presenza di “gravi ed eccezionali invalidità” tali da determinare nullità non sanabili o l’improseguibilità del processo. Il principio era già stato affermato dalle Sezioni Unite, n. 11178 del 27 ottobre 1995, secondo cui rilevano le sole invalidità che impediscano al processo esecutivo di raggiungere il proprio scopo.

Nel caso concreto, tuttavia, il giudice esclude che l’erronea indicazione relativa all’opponibilità della locazione integri una simile invalidità.

Richiamando altro pronunciamento della giurisprudenza di legittimità[2], il Tribunale distingue infatti tali ipotesi dalle nullità insanabili relative, ad esempio, allo ius postulandi, alla rappresentanza o alla capacità di agire.

Viene, inoltre, ritenuto non pertinente il richiamo degli opponenti alla pronuncia della Terza Sezione Civile della Cassazione n. 26164/2024: quella pronuncia riguardava un vizio incidente sulla corretta identificazione del bene, mentre nel caso in esame il Tribunale ritiene l’immobile correttamente individuato nell’ordinanza e nella perizia. L’errore riguardava esclusivamente il regime di opponibilità della locazione e, pertanto, avrebbe dovuto essere fatto valere entro venti giorni dalla conoscenza legale dell’ordinanza di vendita.

Il Tribunale affronta poi la posizione dell’aggiudicatario (richiamando Cass. civ. n. 11116/2020, Cass. civ., sez. I, n. 12969/2004 e Cass. civ., sez. III, n. 18451/2015), per ribadire la particolare tutela riconosciuta a chi abbia partecipato alla vendita confidando nella regolarità della procedura.

Su queste basi, il G.E. esclude non solo la fondatezza dell’opposizione, ma anche i presupposti per l’esercizio del potere d’ufficio di revoca dell’aggiudicazione.

E allora, come si sana un vizio che non può più essere corretto?

Ed è proprio a questo punto che la pronuncia lascia aperta la questione più delicata.

Secondo il Tribunale di Verbania se il vizio dell’ordinanza di vendita non è qualificabile come nullità insanabile, la parte deve necessariamente farlo valere nel termine di cui all’art. 617 c.p.c.

Ma se, una volta decorso quel termine, il vizio si è ormai propagato agli atti successivi e il giudice esclude tanto la possibilità di impugnarlo tardivamente quanto l’esercizio del potere di revoca d’ufficio, come può essere eliminata l’erronea rappresentazione che ha accompagnato la vendita?

La domanda, allora, diventa inevitabile: come si sana un vizio esistente rispetto al quale tutte le possibili strade sembrano ormai precluse?

Perché, se non può essere fatto valere dalla parte per decadenza, se non può essere qualificato come nullità insanabile e se non vi sono i presupposti per l’intervento officioso del giudice, il rischio è che la prosecuzione della procedura finisca per rendere definitivamente irreversibile un errore che, al momento della sua origine, avrebbe potuto essere corretto.

Ed è proprio qui che il tema dell’“insanabilità” assume una diversa prospettiva. Non necessariamente perché il vizio sia, in astratto, qualificabile come insanabile.

Ma, nel momento in cui è preclusa ogni strada per rimuoverlo, rischia di produrre in concreto un risultato che assomiglia molto a una insanabilità di fatto.

 

 

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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 6 dicembre 2022, n. 35878.

[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15 luglio 2016, n. 14449.

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