Nota a Trib. Padova, Sez. I, 15 giugno 2026, n. 1027.
Con la sentenza n. 1027/2026, pubblicata il 15 giugno 2026, il Tribunale di Padova affronta una questione di particolare interesse nell’ambito degli effetti del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: l’estensione dell’effetto esdebitatorio derivante dall’omologazione al socio illimitatamente responsabile che abbia altresì prestato fideiussione – anche con clausola “a prima richiesta” – a garanzia delle obbligazioni della società.
La decisione assume rilievo perché individua il punto di equilibrio tra le due disposizioni contenute nell’art. 117 CCII. Da un lato, il primo comma stabilisce che i creditori anteriori, pur essendo vincolati dal concordato omologato, conservano impregiudicati i propri diritti nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso. Dall’altro, il secondo comma prevede espressamente che, salvo patto contrario, il concordato della società abbia efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
L’apparente antinomia diviene evidente quando le due qualità – socio illimitatamente responsabile e fideiussore – si concentrano nel medesimo soggetto. Il Tribunale risolve il conflitto attribuendo carattere assorbente alla responsabilità derivante dalla qualità di socio: il socio illimitatamente responsabile che abbia garantito il debito sociale non può essere equiparato al terzo fideiussore estraneo alla compagine sociale e beneficia, pertanto, degli effetti del concordato.
La controversia trae origine da due cartelle di pagamento, rispettivamente dell’importo di euro 12.383,29 e di euro 430.906,02, emesse per crediti connessi a finanziamenti concessi alla società e garantiti nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge n. 662/1996.
L’opponente rivestiva la qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile della società finanziata e aveva, al contempo, prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni sociali. A seguito dell’esito negativo della composizione negoziata della crisi, la società aveva presentato ricorso per concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 25-sexies CCII, successivamente omologato dal Tribunale di Padova con decreto pubblicato il 4 aprile 2025.
Il socio proponeva quindi opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., sostenendo che l’effetto derivante dall’omologazione del concordato si fosse prodotto anche nei suoi confronti in forza del rinvio operato dall’art. 25-sexies, comma 8, all’art. 117 CCII. La tesi contraria muoveva, invece, da due argomenti: l’incompatibilità dell’art. 117 CCII con la struttura del concordato semplificato, caratterizzato dall’assenza del voto dei creditori, e l’esistenza di un’autonoma obbligazione di garanzia, peraltro assistita da clausola di pagamento “a prima richiesta”. Entrambi gli argomenti vengono respinti dal Tribunale.
Il primo passaggio della motivazione riguarda l’ambito del rinvio contenuto nell’art. 25-sexies, comma 8, CCII. La disposizione prevede espressamente l’applicazione al concordato semplificato, in quanto compatibili, tra gli altri, degli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341 CCII.
Secondo il Tribunale, non sussiste alcuna incompatibilità tra l’art. 117 e il concordato semplificato. La circostanza che quest’ultimo non contempli il voto dei creditori non è infatti decisiva: nel concordato semplificato il voto viene sostituito dal controllo affidato al Tribunale in sede di omologazione, nell’ambito del quale assumono rilievo anche le eventuali opposizioni formulate dai creditori.
Ciò che soprattutto rileva è la diversa funzione della disposizione. L’art. 117 CCII non disciplina il procedimento attraverso il quale si perviene all’omologazione, bensì gli effetti che derivano dall’omologazione una volta intervenuta. È proprio questa distinzione tra procedimento ed effetti a consentire al Tribunale di escludere qualsiasi incompatibilità.
Una volta omologato il concordato semplificato, i creditori anteriori risultano pertanto vincolati alle condizioni del piano, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello delle modalità e dei tempi di soddisfacimento. Negare tale effetto significherebbe privare il concordato semplificato di una delle sue caratteristiche essenziali: la capacità dell’omologazione di rendere vincolante la soluzione concorsuale nei confronti dei creditori anteriori.
Il passaggio maggiormente significativo della decisione riguarda la posizione del socio. L’art. 117 CCII sembra porre due regole potenzialmente confliggenti: la conservazione dei diritti nei confronti dei fideiussori prevista dal primo comma e l’estensione degli effetti del concordato ai soci illimitatamente responsabili prevista dal secondo.
Il Tribunale risolve l’apparente contrasto recuperando l’elaborazione giurisprudenziale formatasi sull’art. 184 l. fall., disposizione sostanzialmente corrispondente all’attuale art. 117 CCII. Il riferimento centrale è rappresentato da Cass., Sez. Un., 19 giugno 1989, n. 3749, secondo cui la salvaguardia dei diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati riguarda i terzi estranei alla società, mentre la responsabilità del socio illimitatamente responsabile trova titolo nella sua stessa appartenenza alla compagine sociale.
La responsabilità derivante dalla qualità di socio assume dunque carattere assorbente rispetto alle ulteriori fonti di responsabilità relative ai medesimi debiti sociali. Il principio è stato successivamente ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3022 del 17 febbraio 2015, secondo la quale il socio illimitatamente responsabile che abbia prestato fideiussione a favore di un creditore sociale non assume, ai fini concordatari, la posizione di terzo garante: egli risponde infatti di un debito che è già proprio in conseguenza della responsabilità illimitata derivante dalla qualità di socio.
La distinzione è decisiva. Il fideiussore estraneo alla società continua a rispondere integralmente perché il suo patrimonio resta esterno alla procedura. Il socio illimitatamente responsabile, invece, è direttamente coinvolto negli effetti della soluzione concordataria e beneficia dell’effetto previsto dal secondo comma dell’art. 117 CCII, salvo che sia stato espressamente pattuito il contrario.
Particolarmente interessante è l’ulteriore precisazione contenuta nella pronuncia. Nel caso esaminato, la garanzia prestata dal socio conteneva una clausola di pagamento “a prima richiesta”. La circostanza avrebbe potuto indurre a valorizzare l’autonomia della garanzia rispetto all’obbligazione principale.
Il Tribunale esclude tuttavia che tale elemento possa modificare la soluzione. Ciò che rileva, secondo la sentenza, non è tanto la qualificazione formale della garanzia, quanto la posizione sostanziale rivestita dal garante rispetto al debito sociale. Quando il garante coincide con il socio illimitatamente responsabile, la fonte primaria della responsabilità resta la qualità di socio.
Ne deriva che la contemporanea assunzione della veste di fideiussore o di garante “a prima richiesta” non consente al creditore di sottrarsi agli effetti derivanti dall’omologazione del concordato. Il principio presenta rilevanti conseguenze operative: diversamente opinando, la garanzia personale consentirebbe al singolo creditore di ricostruire, sul patrimonio del socio, una posizione di vantaggio individuale incompatibile con l’effetto concorsuale prodotto dall’omologazione.
La conclusione deve tuttavia essere coordinata con quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 3022/2015. Diversa è infatti l’ipotesi nella quale il socio illimitatamente responsabile abbia costituito una garanzia reale sul proprio patrimonio.
La garanzia ipotecaria incide sulla natura e sulla collocazione del credito rispetto al patrimonio del socio e non può essere automaticamente assimilata alla fideiussione personale. La distinzione conferma che l’effetto dell’art. 117, comma 2, CCII non può essere letto come una indiscriminata liberazione del patrimonio del socio da qualsiasi vincolo precedentemente costituito.
Occorre piuttosto distinguere tra la duplicazione del titolo personale di responsabilità – qualità di socio e fideiussione – e la costituzione di una specifica causa di prelazione su un determinato bene. Si tratta di una precisazione particolarmente importante sul piano applicativo, soprattutto nelle operazioni di finanziamento bancario nelle quali alla garanzia personale del socio si accompagni la concessione di ipoteche o di altre garanzie reali.
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La sentenza presenta interesse anche sotto il profilo processuale. Il socio aveva agito mediante opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., contestando non la regolarità formale delle cartelle, ma il diritto stesso del creditore di procedere esecutivamente, venuto meno – secondo la prospettazione accolta dal Tribunale – per effetto della successiva omologazione del concordato.
Il Tribunale qualifica correttamente l’azione come opposizione all’esecuzione e respinge l’eccezione di tardività. L’omologazione del concordato costituisce infatti un fatto sopravvenuto rispetto alla formazione delle cartelle e idoneo a incidere sul diritto di procedere in executivis.
La distinzione assume particolare rilevanza pratica: non viene contestato il titolo nella sua originaria formazione, bensì la persistente possibilità di utilizzarlo esecutivamente alla luce di un evento successivo che ne ha modificato gli effetti. Nel caso concreto, tale interesse era ulteriormente attualizzato dalla successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Il Tribunale ha pertanto accertato l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del socio relativamente ai crediti portati dalle cartelle impugnate.
La pronuncia del Tribunale di Padova appare significativa perché trasferisce nell’ambito del concordato semplificato un principio elaborato dalla giurisprudenza con riferimento al concordato preventivo, confermandone la persistente validità nel sistema del Codice della crisi.
Il punto centrale non è l’esistenza formale di una fideiussione, ma la qualità soggettiva del garante. Se la garanzia è prestata da un terzo estraneo alla compagine sociale, opera la regola dell’art. 117, comma 1, CCII e i diritti del creditore rimangono impregiudicati. Quando, invece, il garante è anche socio illimitatamente responsabile, prevale – salvo patto contrario – la disciplina del secondo comma: la responsabilità per il debito sociale trova già titolo nella qualità di socio e l’ulteriore fideiussione non è sufficiente a trasformarlo in un terzo rispetto alla procedura.
La decisione assume inoltre particolare importanza nel contesto dei finanziamenti assistiti dal Fondo di garanzia per le PMI, nei quali frequentemente alla garanzia pubblica si accompagnano obbligazioni personali assunte dai soci. L’omologazione del concordato semplificato può dunque produrre effetti che travalicano il solo patrimonio della società e incidono direttamente sull’esposizione personale del socio illimitatamente responsabile.
La pronuncia restituisce, in definitiva, una lettura sistematica dell’art. 117 CCII coerente con la natura concorsuale dello strumento: una volta che l’effetto del concordato viene esteso al socio illimitatamente responsabile, non appare consentito al creditore neutralizzarlo invocando, per il medesimo debito sociale, una parallela obbligazione personale di garanzia.
Diversamente, la fideiussione finirebbe per consentire al singolo creditore di recuperare individualmente sul patrimonio del socio ciò che la disciplina concorsuale ha assoggettato agli effetti dell’omologazione. Ed è proprio in questo passaggio che la decisione del Tribunale di Padova assume una portata che va oltre il caso concreto: la garanzia personale non può trasformarsi nello strumento attraverso il quale eludere gli effetti che il legislatore ha espressamente esteso al socio illimitatamente responsabile.
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