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Nota a Trib. Venezia, 19 dicembre 2022.

Massima redazionale

Nella specie, i ricorrenti lamentavano la presenza di costi occulti legati al tipo di ammortamento (ammortamento alla francese), la incompatibilità tra l’ammortamento alla francese e il tasso variabile, la pattuizione di interessi usurari, la applicazione di un ISC superiore rispetto a quello indicato e, in generale, la violazione dell’obbligo di trasparenza.

Il giudice veneziano ha ritenuto che il ricorso ex art. 696bis c.p.c. sia inammissibile quando l’azione di merito prospettata dal ricorrente è volta alla ripetizione dell’indebito, non rientrante tra le obbligazioni contrattuali o da fatto illecito alle quali la norma circoscrive la consulenza tecnica preventiva.

Sotto un diverso profilo, la consulenza tecnica preventiva, finalizzata alla composizione della lite, presupponendo che la controversia tra le parti abbia come unico punto di dissenso questioni che possono costituire oggetto di consulenza e che una volta acquisite possono indurre le parti alla conciliazione, non può essere utilizzata qualora vi siano delle contestazioni giuridiche in merito al rapporto non risolvibili dal consulente tecnico d’ufficio.

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