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di Sara Gionta

Compliance Specialist

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1979 si basa sul progetto di ITS dell’EBA, in attuazione dell’art. 15, c.5 del Reg. (UE) n. 260/2012 sui requisiti dei bonifici e gli addebiti diretti in euro come modificato dal Reg. (UE) 2024/886 (c.d. Instant Payment Regulation – “IPR”). Con tale atto, la Commissione europea, definisce i template di segnalazione, nonché istruzioni e metodologie uniformi per l’utilizzo di tali template, ai fini della relativa notifica dei prestatori di servizi di pagamento ( di seguito “PSP”).

Gli istituti bancari e, in generale, tutti i prestatori di servizi di pagamento aderenti all’area SEPA, sono infatti obbligati alla segnalazione annuale:

(i)        del livello delle commissioni per i bonifici, i bonifici istantanei e i conti di pagamento e

(ii)       della quota di rifiuti, distinguendo tra operazioni di pagamento nazionali e operazioni di pagamento transfrontaliere, riconducibili all’applicazione di misure restrittive finanziarie mirate.

Il regolamento di esecuzione in analisi, pertanto, definisce i template di segnalazione da utilizzare e le istruzioni da seguire al fine di adempiere all’obbligo di comunicazione.

L’art. 1 individua il contenuto dell’informativa su volume e valore dei bonifici e dei bonifici istantanei e livello delle commissioni per bonifici, che i PSP devono trasmettere all’Autorità competente entro il 9 aprile di ogni anno.

La trasmissione deve avvenire attraverso l’invio del template di segnalazione di cui all’Allegato I (“Segnalazioni per i PSP”), compilate conformemente alle istruzioni di cui all’Allegato II (“Segnalazioni per i PSP del numero e valore dei bonifici, delle commissioni per i bonifici e conti di pagamento e delle operazioni rifiutate – Istruzioni”).

I PSP comunicano, a tali fini, i dati annuali aggregati fino al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui viene presentata la relazione. In deroga a quanto sopra, il primo report armonizzato include i dati aggregati per il periodo dal 26 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, per l’anno 2022, e i dati aggregati delle altre annualità precedenti quella di segnalazione.

L’ art. 2 obbliga i PSP a segnalare la quota delle operazioni di pagamento rifiutate a causa dell’applicazione di misure restrittive finanziarie mirate, includendovi i dati distinti per operazioni nazionali e transfrontaliere, sempre secondo il modello e le istruzioni in allegato al regolamento di esecuzione. Anche in questo caso, le relazioni includono il numero di rifiuti dell’anno precedente a quello in cui è presentata la relazione, salvo la prima relazione armonizzata, che include i modelli compilati con il numero di rifiuti per ciascun anno precedente l’anno di presentazione (periodo dal 26 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, per l’anno 2022).

I PSP devono trasmettere le informazioni in argomento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio dei dati specificati dalle autorità competenti, rispettando le definizioni dei punti di dati del modello e le formule di convalida rese disponibili sul sito Web dell’EBA.

Il Regolamento di esecuzione entra in vigore il prossimo 26 ottobre.

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