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Nota a Cass. Civ., Sez. II, 23 settembre 2025, n. 25977.

Massima redazionale

Il fatto che i regolamenti siano richiamati e accettati in atti formati avanti al notaio non esclude la valutabilità delle clausole in essi presenti ai sensi dell’art. 33 cod. cons.: non appare a ciò ostativa l’interpretazione di legittimità che, in relazione al disposto dell’art. 1341 c.c., ritiene sufficiente il richiamo per relationem ad atto che contenga la clausola vessatoria, senza necessità di sua specifica approvazione per iscritto[1], perché la forma dell’atto non può incidere “sulla piena estensione e massima efficacia della normativa UE, di cui costituisce diretta discendenza il codice del consumo” che riconosce una tutela sostanziale più intensa rispetto a quella di cui all’art. 1341 c.c.[2]. Ebbene, nel caso di specie, nessuno dei due regolamenti è stato letto avanti al notaio, poiché negli atti si specifica che la parte acquirente li conosce per averne presa visione “prima d’ora” rispetto alla stipula e, quindi, non risulta essere stato esperito alcun approfondimento sul suo contenuto e sul contenuto della clausola in esame al momento della conclusione del contratto.

Al contempo, detto regolamento era ed è destinato a disciplinare la futura gestione comune riguardante i beni compravenduti, in relazione alla comunione e agli altri multiproprietari estranei al singolo rapporto venditore/compratore: pertanto, pure se esso non interessa direttamente le prestazioni tipiche facenti capo alle parti contraenti, non se ne può escludere l’incidenza indiretta sul contenuto sinallagmatico delle compravendite valutato nel suo complesso.

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 15237/2017; Cass. n. 15235/2020; Cass. n. 23194/2020; Cass. n. 8280/2020.

[2] Cfr. Cass. n. 497/2021; Cass. n. 20007/2022.

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